PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE E PRESCRIZIONE DEL REATO: ILLEGITTIMO SE A.D. NON PROCEDE A NUOVA ISTRUTTORIA

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Il Consiglio di Stato è tornato recentemente sui rapporti tra provvedimento disciplinare ( di stato) e prescrizione del reato in sede di processo penale.

Sul punto i passaggi motivazionali più importanti riferiscono:

“….Giova premettere che gli accertamenti effettuati in sede di procedimento penale sfociato nel proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato possono senz’altro essere utilizzati in sede disciplinare, fermo restando che l‘Amministrazione procedente è tenuta ad una autonoma valutazione degli stessi e salva la possibilità del dipendente di addurre elementi e argomenti che, qualora dotati di oggettivo spessore e valenza, devono essere adeguatamente ponderati. In tali casi la sanzione disciplinare è legittimamente irrogata all’esito di una autonoma e necessaria rivalutazione, al fine di accertarne il rilievo disciplinare, dei fatti che hanno costituito oggetto del giudizio penale; il riferimento nella motivazione del provvedimento impugnato alle sentenze penali che hanno dichiarato il reato estinto per prescrizione non comporta che l’Amministrazione abbia fatto discendere automaticamente da queste l’applicazione della sanzione, ma deve ritenersi compiuto per evidenziare come le condotte accertate in sede istruttoria ben possano reputarsi disciplinarmente rilevanti in quanto l’offensività delle stesse e la loro riconducibilità all’interessato non sono state escluse, ma sono state in certa misura evidenziate nel giudizio penale (cfr. Cons. Stato sez. II 13 dicembre 2022 n. 10928; id. 23 giugno 2022 n. 5182, sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1689; sez. IV 22 giugno 2020 n. 3956). Sotto tale profilo l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato ha precisato che la sentenza di proscioglimento per prescrizione deve essere equiparata, quanto agli effetti extrapenali, ad una sentenza di patteggiamento non potendosi precludere, in tal caso, per le particolari modalità del procedimento penale sfociato nella stessa, la necessità di autonomi accertamenti in sede disciplinare (Cons. Stato, Ad. plen., 27 giugno 2006, n. 10).

7.1 Le coordinate ermeneutiche sopra richiamate convergono nel senso che in caso di sentenza di non doversi procedere per prescrizione deve essere escluso qualunque automatismo in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti per i quali è difettato l’accertamento in sede penale, poiché gli stessi devono essere autonomamente valutati dall’amministrazione all’esito dell’istruttoria procedimentale nell’ambito della quale sono acquisiti gli elementi del procedimento penale e quelli difensivi addotti dall’interessato.