provvedimento di congedo e rimozione dal grado: differenze ai fini pensionistici

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Un militare condannato definitivamente ad una pena detentiva (non sospesa) con contestuale irrogazione della pena accessoria della rimozione dal grado mi chiede quale sia il suo futuro pensionistico. E’ venuto a sapere che l’amministrazione ha iniziato nelle more del processo penale un procedimento per dispensa dal servizio per motivi di salute. All’esito di tale procedimento gli è stato notificato il provvedimento di congedo con trattamento pensionistico conseguente. Successivamente, in applicazione della sentenza penale di condanna gli veniva irrogato, a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza il provvedimento disciplinare della rimozione dal grado con conseguente destituzione dal servizio (venuti meno i presupposti per il proseguimento di un rapporto di pubblico impiego). Gli effetti di tale provvedimento retroagivano ad un momento antecedente rispetto  a quello dell’avvenuto provvedimento di congedo. In tale caso, è evidente, la preoccupazione del militare è quella di “salvare” il trattamento pensionistico altrimenti pregiudicato dal provvedimento di rimozione dal grado. La questione è molto delicata, tuttavia un recente orientamento della giurisprudenza di merito sembra aver aperto qualche speranza al condannato in via definitiva che si trovi in tale disperante situazione: si è infatti sostenuto che la retroattività del provvedimento di rimozione dal grado sarebbe da considerarsi illegittima.