proscioglimento per scarso rendimento di carabiniere: non è sufficiente la qualifica di ” inferiore alla media”.

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 Oggetto della controversia all’esame dell’Avvocato militare è il provvedimento con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il proscioglimento dal servizio del Carabiniere A.A., in ragione del fatto di non aver questi raggiunto in servizio un rendimento sufficiente e per avere tenuto, il medesimo, una condotta manchevole.
Ebbene, la drastica misura emessa nei confronti del militare non appare indenne dai vizi di legittimità sussumibili sotto la figura dell’erroneità dei presupposti. Invero, il collocamento in congedo per proscioglimento è stato disposto espressamente “per rendimento inferiore alla media” , ma il provvedimento di tipo sanzionatorio in questione, è sprovvisto degli elementi idonei a supportarlo e risulta altresì adottato in non esatta applicazione della normativa dettata in subjecta materia.
La norma in rilievo, costituita dall’art.12 lettera c) della L. 18 ottobre 1961, n. 1168, prevede che il militaredell’Arma può cessare dal servizio “per scarso rendimento , nonché gravi, reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore”.
Ora, con riferimento all’ipotesi normativa sopra descritta, vero è che l’A. ha riportato dal giugno…… al maggio ….. la qualifica di inferiore alla media, ma è altrettanto innegabile che una siffatta valutazione, ancorchè negativa, è cosa diversa dallo “scarso rendimento”: quest’ultima definizione implica un risultato dell’attività di servizio in termini significativamente negativi sicchè in presenza di un gradualità di valutazioni non è dato apporre a giustificazione della misura de qua un giudizio di negatività ( rendimento inferiore alla media ) che di per sé non è previsto quale causa di espulsione dall’Arma.