procedimento disciplinare: se l’ A.D. resta inerte oltre 90 giorni si estingue

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Il Tar Lazio ha da ultimo ribadito – con nettezza – che i termini del procedimento disciplinare sono perentori ai sensi dell’art. 1392 del Codice dell’ Ordinamento Militare.

Il procedimento disciplinare, infatti, si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto (Cons. Stato, Sez. VI, 13 ottobre 2017, n. 4761; Tar Calabria, Reggio Calabria, 9 febbraio 2011, n. 95).

La perentorietà del suddetto termine si giustifica con l’esigenza di tutelare il soggetto sottoposto al procedimento disciplinare per evitare che resti soggetto al procedimento pendente per un tempo indeterminato in ragione della natura pregiudizievole della stessa durata, nonché con la garanzia di ricevere una risposta in tempi certi da parte dell’amministrazione procedente.

A tale riguardo, non si richiede che il procedimento si concluda entro novanta giorni dal suo inizio, ma soltanto che non vi sia, all’interno dello stesso, una volta avviato, un periodo di 90 giorni senza che nessun atto sia compiuto. Ad ovviare l’estinzione del procedimento disciplinare è, tuttavia, sufficiente l’adozione di un atto procedimentale di carattere interno, dal quale si possa inequivocabilmente desumere la volontà dell’Amministrazione di portare a conclusione il procedimento stesso.

In altri termini, in sede di procedimento disciplinare, al fine di interrompere il termine di 90 giorni è utile ogni atto con il quale l’amministrazione esprima la volontà di portare avanti il procedimento, ancorchè di natura endoprocedimentale e di rilievo interno (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 14 novembre 2018, n. 10986; Consiglio di Stato, Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3812; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 8 gennaio 2015, n. 146; TAR Molise, Campobasso, Sez. I, 13 marzo 2015, n. 95).