Una recente pronuncia del Consiglio di Stato ( Sezione II^ n.1041 del 15 .02.2022) consente di fare chiarezza in ordine al quesito se, dopo l’iniziale archiviazione di un procedimento disciplinare, il medesimo possa essere riaperto a carico del militare da parte dell’Amministrazione pervenendo infine all’irrogazione di una sanzione disciplinare.
Non infrequente è infatti il caso che dopo una prima archiviazione del procedimento il medesimo venga riaperto dall’A.D. quando per avventura il parallelo procedimento penale sia stato successivamente definito con archiviazione e / o sentenza di non luogo a procedere.
Il Consiglio di Stato rileva che in caso di apertura e successiva archiviazione del procedimento disciplinare il potere sanzionatorio si consuma ” in quanto la legge permette di procedere nuovamente all’esercizio del potere sugli stessi fatti, mediante la riapertura del procedimento disciplinare nel solo caso in cui sia intervenuta in sede penale una sentenza irrevocabile di condanna ai sensi del comma 3 dell’art. 1393 del Codice dell’Ordinamento militare.
Al riguardo la norma appare tassativa ( non ammettendo interpretazioni in malam partem) posto che l’art. 1393 comma 3 prescrive: ” se il procedimento disciplinare si conclude senza l’irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale.
Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione della ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione”.
E’ chiaro quindi che la norma si ispiri ad un principio di favor per il militare incolpato posto che la riapertura del procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione di una sanzione anche particolarmente afflittiva potrà essere riaperto al ricorrere di alcune tassative condizioni: 1) emersione di nuove prove favorevoli all’incolpato ; 2) sopravvenienza di una sentenza irrevocabile di assoluzione.
Diversamente concludono i giudici del Consiglio di Stato un procedimento disciplinare già archiviato dall’Amministrazione non potrà mai essere riaperto se non nel solo caso di sopravvenuto passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna.