procedimento disciplinare e pregiudiziale penale : quando bisogna attendere l’esito del giudicato penale

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L’art. 1393 del D.Lgs. n. 66/2010 ha limitato la pregiudiziale penale solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare; diversamente la p.a. può attivare il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria. Si tratta, all’evidenza, di una determinazione altamente discrezionale della p.a. che attiene al merito della scelta e che, sotto tale profilo, non è sindacabile dal giudice amministrativo.