L’art. 1393 del D.Lgs. n. 66/2010 ha limitato la pregiudiziale penale solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare
ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione
disciplinare
; diversamente la p.a. può attivare il
procedimento
disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria. Si tratta, all’evidenza, di una determinazione altamente discrezionale della p.a. che attiene al merito della scelta e che, sotto tale profilo, non è sindacabile dal giudice amministrativo.