Prima assegnazione dopo addestramento: per il TAR conta la graduatoria del Corso

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Interessante e recentissima pronuncia del TAR LAZIO in ordine alla prima assegnazione all’esito del corso di addestramento.

Nel caso di specie il militare – pur inserito nei primi posti in graduatoria – non aveva ottenuto la sede di servizio pure richiesta ed assegnata ad altri concorrenti posti in posizione peggiore in graduatoria.

Di seguito la parte della sentenza più importante.

” Il Collegio osserva come l’art. 976, comma 1, del D.Lgs. n. 66 del 2010, come sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 8 del 2014, prevede che “Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d’impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell’ordine della graduatoria di merito”.

La prima assegnazione, come anche ha rilevato il Consiglio di Stato in sede di appello cautelare, è soggetta a una specifica disciplina, diversa e autonoma rispetto a quella inerente ai trasferimenti di personale.

L’assegnazione deve, infatti, avvenire tenendo conto dell’ordine di graduatoria e sulla base delle direttive di impiego. L’ordine di graduatoria è uno dei parametri legislativamente previsti per l’assegnazione dei militari, che necessariamente deve affiancarsi a quello delle esigenze di servizio e, anzi, costituisce un parametro generale, da rispettare salvo la sussistenza di specifiche altre esigenze prevalenti evidenziate nelle direttive di impiego.

Peraltro di “ordini” in senso stretto si può parlare solo per le successive assegnazioni di sede di servizio le quali avvengono d’autorità o a domanda (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Bis, 5 settembre 2013, n. 8104). D’altra parte la giurisprudenza è costante nell’affermare, sia pure ai fini del riconoscimento dei relativi trattamenti economici, che l’assegnazione del militare alla sede di servizio al termine della fase addestrativa non può qualificarsi come trasferimento d’autorità (né come trasferimento a domanda) , non venendo in tal senso in rilievo un trasferimento in senso proprio bensì una destinazione alla prima sede di impiego (Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio .2019, n. 3363; Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre 2018, n. 6386; Cons. Stato, Sez. IV, 15 gennaio 2013, n. 225; T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 14 febbraio 2013, n. 1660).

Certamente la prima assegnazione dei militari, al pari dei trasferimenti del personale, incontrano un limite nel doveroso rispetto delle ineludibili esigenze funzionali dell’Amministrazione, essendo subordinata alle incomprimibili esigenze di organico e di servizio dei comandi interessati dalla manovra d’impiego.

La norma del comma 1 dell’art. 976del D.Lgs. n. 66 del 2010, infatti, nel designare i criteri da seguire ai fine dell’assegnazione del personale nelle diverse sedi, afferma la primarietà delle direttive d’impiego di ciascuna Forza armata; l’Amministrazione, tuttavia, nell’applicare le direttive, deve tenere conto dell’ordine della graduatoria di merito e tale criterio non può che assumere rilevanza generale e residuale in assenza di specifiche ragioni di servizio sancite nelle direttive di impiego.

Quanto alle direttive di impiego la Circolare n. 900006-19/T11 Pers. Mar. di prot. del 28.04.2018 attinente ai “Profili di impiego degli appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri”, prevede la possibilità di assegnare i neo marescialli in incarichi di inquadramento o quali istruttori presso le Scuole Allievi Marescialli e Brigadieri ed Allievi Carabinieri secondo: – le prioritarie le esigenze di organico e di servizio; – la graduatoria di merito del corso (i frequentatori dei corsi addestrativi classificatesi nel 1/10 ad una delle sedi richieste, compatibilmente con i posti disponibili); – l’ordine di preferenza espresso.

Questi tre parametri definiscono i criteri di assegnazione dei singoli militari e, nell’ambito di questi criteri, le scelte dell’Amministrazione di assegnazione delle sedi devono rispondere a parametri di ragionevolezza e imparzialità e, come tali, devono essere motivate, se non rispetto alla singola assegnazione, in ordine all’applicazione di criteri oggettivi, che non creino discriminazione, o peggio arbitrio, nel decidere chi deve essere assegnato a una sede piuttosto che a un’altra.

Ben si può derogare all’ordine di graduatoria e alle preferenze indicate dai candidati, alla luce del prioritario criterio delle esigenze di servizio, ma tale deroga deve essere effettuata in base a esigenze oggettive e motivate, anche con specifico riferimento al criterio di scelta degli specifici militari da destinare in una sede.

Le esigenze di servizio non possono essere intese come una clausola generale e di stile in base alla quale disattendere il criterio dell’ordine di graduatoria e destinare i militari in base a mera discrezionalità, senza un criterio oggettivo, sconfinando tale criterio di assegnazione nell’arbitrarietà. Ciò non vuol dire che devono essere motivate le singole assegnazioni ma devono poter essere intellegibili quantomeno i criteri oggettivi e imparziali di scelta che soprassiedono alle assegnazioni.