perdita del grado per condanna: art. 866 dell’ordinamento militare e casistica

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

 
Quali sono i casi in cui il militare perde il grado a seguito di condanna penale e conseguentemente cessa dal servizio?
La materia è essenzialmente disciplinata dall’art. 866 del d.lgs. 66/10 ( T.U. Ordinamento Militare).
Sul punto la normativa prescrive:
La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a
condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare
o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione
o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle
pene accessorie di cui all’articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del
codice penale.
2. I casi in base ai quali la condanna penale comporti l’applicazione
della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici
sono contemplati, rispettivamente, dalla legge penale militare e
dalla legge penale comune.
Al di fuori di quanto prescritto ( n.d.r.) la rimozione del grado può
conseguire comunque a seguito di giudizio disciplinare per motivi di –
sciplinari ( art. 867 Ordinamento Militare).