per la Suprema Corte il reato di sabotaggio militare è parzialmente incostituzionale

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Interessantissima ( anche perchè patrocinata dallo Studio) pronuncia della S.C. che con le motivazioni depositate lo scorso 28.09.2021 ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale in ordine ad un profilo di illegittimità costituzionale del reato di sabotaggio militare di cui all’art. 167 del c.p.m.p. con riguardo al trattamento sanzionatorio in esso prefigurato ( almeno otto anni di reclusione nel minimo).

La Corte ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione secondo cui l’art. 167 c.p.m.p. è norma incostituzionale, nella parte in cui si censura la condotta di sabotaggio, senza prevedere un’ipotesi attenuata – come al contrario si prevede per il sabotaggio ordinario, ex art 253, c.p., che rinvia all’applicazione dell’art. 311 c.p. e alla circostanza attenuante anzidetta -, atteso che l’effetto conseguibile sarebbe non marginale per l’applicazione dell’elemento circostanziale, con diversa e meno affittiva determinazione del trattamento sanzionatorio.

Hanno osservato i Supremi Giudici che le due norme (art. 253 c.p. e art. 167 c.p.m.p.) sono essenzialmente sovrapponibili nella struttura e in punto di tipicità. Unico aspetto che sembra diversificarne i paradigmi di incriminazione è che, in definitiva, il sabotaggio militare è condotta posta in essere dal militare su res militare, mentre il sabotaggio ordinario è delitto, in generale, posto in essere da chiunque su res militare.

La fattispecie, prevista dall’art. 253 c.p., rientra, pertanto, nell’ambito dei fatti che possono beneficiare dell’attenuante della cd. lieve entità, per effetto del richiamo espresso operato all’elemento circostanziale di specie. L’art. 311 c.p. stabilisce, invero, che le pene comminate per i delitti di cui al titolo I libro II – delitti tra cui rientra anche il sabotaggio comune – sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità.

Il combinato disposto degli artt. 253 e 311 c.p. e, in particolare, la norma da ultimo indicata si rivela, pertanto, per la S.C., idonea ad assumere il valore di tertium comparationis, nella vicenda oggetto d’esame. L’art. 253 c.p. non risulta una figura residuale, ma un modello di incriminazione strettamente affine e sostanzialmente omogeneo rispetto al sabotaggio militare, con il tratto specializzante che per quest’ultima disposizione (art. 167 c.p.m.p.) non trova applicazione la circostanza attenuante più volte richiamata.

In una lettura comparata tra le disposizioni si comprende come non emergano elementi di differenziazione tra i due paradigmi normativi (sabotaggio ordinario e militare in senso stretto) tali da giustificare l’esclusione dell’applicazione della circostanza attenuante in questione, per l’uno (il delitto militare) e ammetterla, per l’altro (il delitto comune).