per il militare sussiste l’interesse ad impugnare la sentenza per ” particolare tenuità del fatto”

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Un caso – invero non infrequente – riguarda quello del militare che prosciolto all’esito di un processo penale per reati ordinari e/o militari sia assolto per ” particolare tenuità del fatto” ai sensi dell’art. 131 bis c.p.

Il problema per il militare è quello di comprendere se tale pronuncia sia pregiudizievole e se sussista l’interesse ad impugnare la medesima .

Di recente la Cassazione ha affermato il problema affermando che tale interesse  sussiste posto che la pronuncia di proscioglimento ” per particolare tenuità del fatto” comporta: a) l’accertamento del fatto; l’accertamento circa l’illiceità del fatto; la trascrizione del provvedimento nel casellario giudiziale.

Questo il passaggio dei giudici di legittimità: “costruita in questi termini la legittimazione a proporre il ricorso per cassazione nei procedimenti aventi per oggetto reati militari, deve ritenersi che D.V. era certamente legittimato a impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 131-bis c.p., trattandosi di una pronuncia che aveva comunque efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e delle sue connotazioni di illiceità penale, tanto da essere soggetta all’iscrizione nel casellario giudiziario e potendo ostare alla successiva applicazione della stessa esimente. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, che deve ritenersi certamente applicabile alle ipotesi di reati militari, secondo cui sussiste l’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza che esclude la punibilità ex art. 131-bis c.p., trattandosi di pronuncia che ” ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (…), è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale (…), può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p., comma 3″ (Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Battistella, Rv. 272877-01).

Una pronuncia dunque di proscioglimento per ” particolare tenuità del fatto” apre per il militare comunque il rischio di un procedimento disciplinare ( anche di stato) foriero di sviluppi in assoluto imprevedibili: da qui l’osservazione di una particolare ” insidiosità” dell’istituto per i militari che dovranno – di concerto con l’avvocato esperto di diritto militare – valutare l’opportunità di impugnare la pronuncia .