patteggiamento e procedimento disciplinare

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Cons. Stato Sez. IV, 15/09/2010, n. 6924

FORZE ARMATE Avanzamento (elementi valutabili nel giudizio di)

Gli elementi negativi sui quali può trovare fondamento un giudizio di inidoneità del militare all’avanzamento di cui all’art. 57, D.Lgs. n. 199 del 1995, possono non solo concretarsi in eventuali giudizi finali di insufficienza nelle valutazioni caratteristiche, ma anche ravvisarsi in eventuali condanne penali riportate dall’interessato. Nella fattispecie il militare, pur vantando elementi positivi contenuti nella documentazione personale, risulta di fatto destinatario di una condanna ad una pena detentiva (pari a mesi due e giorni venti di reclusione militare) per il reato militare di violata consegna da parte di militare di servizio, aggravata e continuata. Consegue ai rilievi di cui innanzi la riforma della sentenza del Giudice Amministrativo di primo grado – impugnata dall’appellante Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza in quanto disponeva l’annullamento dei provvedimenti a mezzo dei quali l’appellante Amministrazione riteneva non idoneo il militare all’avanzamento al grado superiore per non aver bene assolto le funzioni del grado – nella parte in cui faceva derivare la illegittimità dello scrutinio ivi impugnato, per asserita violazione del vincolo di discrezionalità tecnica della Commissione, dalla constatazione che l’appellato aveva ricevuto nel corso della carriera giudizi di eccellente e superiore alla media. Cons. Stato Sez. IV, 15/09/2010, n. 6924
Cons. Stato Sez. IV, 15/09/2010, n. 6924

FORZE ARMATE Avanzamento (elementi valutabili nel giudizio di)

Gli elementi negativi sui quali può trovare fondamento un giudizio di inidoneità del militare all’avanzamento di cui all’art. 57, D.Lgs. n. 199 del 1995, possono non solo concretarsi in eventuali giudizi finali di insufficienza nelle valutazioni caratteristiche, ma anche ravvisarsi in eventuali condanne penali riportate dall’interessato. Nella fattispecie il militare, pur vantando elementi positivi contenuti nella documentazione personale, risulta di fatto destinatario di una condanna ad una pena detentiva (pari a mesi due e giorni venti di reclusione militare) per il reato militare di violata consegna da parte di militare di servizio, aggravata e continuata. Consegue ai rilievi di cui innanzi la riforma della sentenza del Giudice Amministrativo di primo grado – impugnata dall’appellante Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza in quanto disponeva l’annullamento dei provvedimenti a mezzo dei quali l’appellante Amministrazione riteneva non idoneo il militare all’avanzamento al grado superiore per non aver bene assolto le funzioni del grado – nella parte in cui faceva derivare la illegittimità dello scrutinio ivi impugnato, per asserita violazione del vincolo di discrezionalità tecnica della Commissione, dalla constatazione che l’appellato aveva ricevuto nel corso della carriera giudizi di eccellente e superiore alla media. Cons. Stato Sez. IV, 15/09/2010, n. 6924