Omessa presentazione in servizio……..non serve la “consegna”

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Con un’interessante pronuncia della Suprema Corte,, si è chiarito che il reato di omessa presentazione in servizio, previsto e punito dall’articolo 123 c.p.m.p., è reato di natura formale e di pericolo, prescindendo dalla circostanza che il servizio per cui sia comandato il militare sia regolato da consegna. Nel caso in questione si trattava di militare comandato di servizio, come da foglio di viaggio, per una testimonianza processuale che, non essendosi presentato in aula, era stato deferito all’Autorità giudiziaria. Nell’annullare la sentenza del giudice militare di primo grado, i giudici della Corte Costituzionale hanno chiarito il principo già espresso, ed in particolare quello secondo cui il delitto di omessa presentazione in servizio è di natura omissiva, integrato pertanto dalla mera mancata assunzione del servizio, a differenza del reato di cui all’art. 120 c.p.m.p. (violata consegna) di natura commissiva che postula la necessità che il servizio sia stato assunto ed in concreto violate le norme che lo regolano (ved. Cass. Sez. I^n.246/07)