omessa esecuzione di incarico ex art. 117 c.p.m.p. quando non è reato

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La giurisprudenza penale militare si è recentemente occupata del caso di un M.llo dell’Arma dei Carabinieri che, ricevuto da un cittadino un portafoglio rinvenuto casualmente sulla pubblica via, e dopo averlo trattenuto in deposito presso il Comando, ometteva di trasmetterlo al Comune ed in particolare all’Ufficio cose smarrite.
Il P.m. lo indagava e ne chiedeva il rinvio a giudizio in ordine al reato di cui all’art. 117 c.p.m.p. che punisce con la pena della reclusione militare sino a tre anni e con la rimozione dal grado ” il comandante di una forza militare che, senza giustificato motivo, non esegue l’incarico affidatogli”.
Nel caso di specie il militare deve andare assolto.
In particolare , osserva l’avvocato militare ( ripercorrendo le argomentazioni della giurisprudenza sul punto) il reato è da ritenersi integrato sussistendo i seguenti requisiti: 1) particolare qualificazione soggettiva di colui che conferisce l’incarico, da identificare in un soggetto gerarchicamente sovraordinato, o comunque in un soggetto cui l’ordinamento militare attribuisce tale potere; 2) la qualità del soggetto destinatario dell’ordine; 3) il contesto funzionaleche deve riguardare l’assolvimento di compiti e fini militari; 4) la natura formale del comando e/o incarico 5) la stretta correlazione tra fonte dell’incarico, contenuto e suo adempimento.
La fonte dell’incarico, pertanto non potrebbe essere la legge nè, tantomeno, un’autorità civile ( es. il Sindaco di un Comune) sprovvisto di qualsivoglia collegamento con l’ordinamento militare.