Nonnismo o goliardia : atti al Tribunale ordinario

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La Corte di Cassazione dapprima con il caso Scieri, ed è notizia di queste ore anche con il caso Schiff, stabilisce definitivamente la sottrazione ai Tribunali Militari di ogni reato in cui venga in rilievo un’ipotesi di ” nonnismo” o comunque di una condotta di sopraffazione non ricollegabile strettamente al rapporto gerarchico e quindi al servizio e alla disciplina.

Si riportano di seguiti i passaggi motivazionali della Sentenza della I^ Sez. penale n.17901 del 04.05.2021:

“” occorre soffermarsi sull’esatta lettura delle condizioni descritte dall’art. 199 c.p.m.p. che escludono il ricorso dei reati previsti dal Libro secondo, Titolo terzo, Capo terzo (reati di insubordinazione) e Capo quarto (reati di abuso di autorità), e dunque anche del reato previsto dall’art. 195 (violenza contro l’inferiore), che in una delle forme aggravate previste dal comma 2 si realizza tipicamente attraverso la violenza che dà causa all’omicidio volontario.

L’art. 199 sopracitato, nella sua attuale formulazione, come derivante dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1991, recita: “Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza dei militari riuniti per servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare“.

La sentenza sopra menzionata, in particolare, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in questione ove prevedeva la non operatività della causa di esclusione dei reati per il solo fatto che le condotte, pur al di fuori dello svolgimento del servizio (in cui si innesta il rapporto gerarchico-disciplinare) fossero poste in essere in “luoghi militari”, diversi dalle navi e dagli aeromobili. La Corte costituzionale, spiegando le ragioni di tale decisione, ha preso in considerazione la sfera di protezione dei reati di insubordinazione e di abuso di autorità, che riguarda il bene della disciplina militare, sotto il profilo della garanzia del rispetto del rapporto gerarchico intercorrente fra il superiore e inferiore e l’osservanza da parte del primo dei doveri di comportamento inerenti alla propria funzione. Un presupposto che ricorre in quelle situazioni e in quei rapporti la cui connotazione, “obiettivamente” militare, fa venire in gioco il bene della disciplina e, quindi, la rilevanza del rapporto gerarchico. Se però il fatto avviene in un “luogo militare“, per cause del tutto estranee al servizio o alla disciplina e al di fuori dallo svolgimento del servizio, così come dalla presenza dei militari riuniti per servizio, la condotta rimane collegata in modo del tutto estrinseco all’area degli interessi militari attinenti alla tutela del servizio e della disciplina, giacchè l’unico elemento considerabile si riduce al mero accadimento in uno spazio “militare“, che in sè non può giustificare l’operatività delle fattispecie previste dai capi terzo e quarto. Come ancora chiarito nella sentenza, i fatti così espunti dalla disciplina speciale, oltre a restare sanzionabili disciplinarmente, possono però integrare i reati previsti dagli artt. da 222 e 229 c.p.m.p. Tali reati puniscono, tuttavia, fatti diversi da quello – di evento che cagiona l’omicidio volontario, contemplato di contro dall’art. 195 c.p.m.p..

6. Alcune precisazioni si impongono, a questo punto, a proposito della pratica del “nonnismo che viene richiamata da entrambi i giudici in conflitto.

Le disdicevoli ragioni di tale pratica e gli atti di sopraffazione che la contraddistinguo non sono in sè ricollegabili al dispiegarsi del rapporto gerarchico, così come al servizio o al rispetto della disciplina militare. Rilevano, invece, secondo l’essenza dello stesso manifestarsi del fenomeno, le vessatorie condizioni di integrazione che vengono imposte ai nuovi arrivati in un gruppo che già vive e interagisce socialmente in un determinato luogo in cui debbono svolgersi certe attività. Tale contesto è individuabile nella caserma nel caso del “nonnismo” militare, ma può anche essere costituito da un altro luogo, nel quale, sul piano delle distorte relazioni sociali proiettate all’interno di un certo gruppo, possono innescarsi le stesse dinamiche di sopraffazione di tipo ambientale. Il genere di dominio alla base delle prove vessatorie cui viene sottoposta la recluta, dunque, è ricollegabile non già al grado e all’esercizio dei poteri dei superiori, bensì a un'”anzianità” della presenza nel gruppo in un certo contesto ambientale che resta, appunto, estranea alle ragioni del servizio e della disciplina militare.

A fronte di ciò, la giurisprudenza di legittimità, proprio richiamando le spiegazioni illustrate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 1991, ha già espresso l’orientamento, da ribadire in questa sede, secondo il quale, in ambito militare, i comportamenti violenti connessi al fenomeno del cosiddetto “nonnismo” non sono costitutivi del reato di cui all’art. 195 c.p.m.p. (violenza contro un inferiore) in quanto non sono posti in essere per motivazioni inerenti al servizio e alla disciplina militari, non rientrando siffatti comportamenti in questo ambito, nè essendo essi tali da turbare l’ordinato svolgersi del rapporto gerarchico, alla cui sola tutela presiede la norma in esame. Le predette condotte possono essere perseguite a norma di altre disposizioni del codice penale militare di pace (come nel caso delle percosse di cui all’art. 222) ovvero del codice penale ordinario (come nel caso della violenza privata prevista dall’art. 610 c.p.), ricorrendone le rispettive condizioni, ma non possono integrare una delle figure di reato di cui al Capo terzo e al Capo quarto del Titolo terzo del Libro secondo del c.p.m.p., non incidendo sull’oggetto giuridico protetto dalle relative disposizioni (Sez. 1, n. 4139 del 31/01/1995, Quercia, Rv. 200792).

7. Da quanto appena esposto risulta, dunque, con chiarezza che nella specie l’evocazione della pratica del “nonnismo” operata dal Giudice militare segna in sè l’allontanamento dei tratti della condotta dall’essenza dello svolgimento del servizio in cui si innesta il rapporto gerarchico-disciplinare, in modo da deporre nel senso dell’applicazione dell’esclusione contemplata dall’art. 199 c.p.m.p..

Tanto a fronte di un fatto verificatosi nel momento in cui gli autori della condotta (destinatari di una licenza breve) e la vittima (appena rientrata dalla libera uscita), in assenza di precise relazioni funzionali dirette, per il tipo di collocazione delle rispettive figure nell’organigramma militare, non erano impegnati in attività di servizio e perciò si trovavano in caserma in abiti civili.

La caserma, quindi, si presenta solo come il luogo in cui si verificava il fatto.

Poste queste premesse, rimane privo di significato ogni riferimento alla violazione di doveri militari – e certamente prima ancora delle primarie regole di convivenza e di rispetto umano, a prescindere da ogni gerarchia istituzionale insita in atti di spregiudicata e brutale violenza del genere di quelli configurati.

Al riguardo, va rilevato che vi è piena concordanza nella descrizione delle accuse nelle diverse sedi, comportante una dinamica, come desunta dagli esiti degli accertamenti medico-legali allegati, che vedeva gli autori del fatto fiaccare la resistenza di S. tramite violenti colpi, mentre egli saliva, in condizioni di insostenibile stress, la scala della torre di prosciugamento dei paracadute.

La stessa descrizione contenuta nel capo di imputazione elevato dall’Autorità militare dà contezza, come del resto è di palmare evidenza, che non erano le condizioni di addestramento, semprechè si fosse trattato di una pratica (nella medesima descrizione si precisa correttamente “con le dovute cautele”) astrattamente rientrante nei piani di esercitazione riservati alle reclute.

Sfugge poi quale correlazione potrebbero avere simili atti con la semplice contestazione dell’utilizzo del telefonino nelle particolari condizioni date, le quali ragionevolmente svuotavano di significato ogni possibile vigenza di una regola che, per di più, in dette condizioni, secondo gli atti allegati, non era considerata.

L’inconducenza della prospettazione di tale antefatto ai fini citati dal G.U.P. militare va tanto più affermata alla luce degli altri atti allegati, che conducono a rilevare come il tipo di iniziativa (la contestazione della violazione) costituisca un’ipotesi rimasta, nei presupposti (l’uso del telefonino), per nulla acclarata e, anzi, in apparenza smentita dai dati relativi ai tabulati del traffico telefonico.

La rappresentazione della contestazione mossa dall’Autorità giudiziaria militare, dopo avere anch’essa dato contezza del rapporto causale fra la condotta degli imputati e il precipitare di S. al suolo da un’altezza di cinque metri in modo da derivarne gravissime lesioni, addebita agli imputati la violazione dello specifico dovere di comportamento militare di chiedere gli interventi di soccorso sanitario, specificando che essi, ove tempestivi, avrebbero impedito la morte.

Ma, nel contesto della stessa descrizione si rileva che S. giaceva a terra “agonizzante”, ossia già prossimo alla morte, lì dove veniva abbandonato dagli autori del fatto: costoro-, in effetti, coerentemente con l’intera ricostruzione del tipo di condotta, semplicemente si dileguavano per sfuggire all’individuazione.

Per altro verso, quello del nesso fra la morte e il ritardo di un soccorso che avrebbe potuto evitarla è un assunto che appare smentito dall’allegazione di una più recente relazione di consulenza in data 11 giugno 2020, nella quale sì dà atto, quanto alla causa èai tempi del decesso, che è stata rilevata “la presenza di numerose fratture a più vertebre cervicali che hanno certamente provocato un danno midollare importante con elevatissima probabilità di morte in breve tempo”, sottolineandosi più avanti (dopo altre considerazioni): “La causa del decesso si traduce pertanto in lesioni cervicali midollari da politrauma contusivo da precipitazione. Il tempo di sopravvivenza, secondo la letteratura medica attuale, è stato molto breve, con una morte che è sopravvenuta istantaneamente o quasi. Pertanto, la gravità delle lesioni riportate condusse certamente ad un rapido arresto delle funzioni vitali quantificabile in minuti”.

8. Sotto nessun profilo è, quindi, possibile ritenere la non operatività nella specie, secondo la corretta individuazione del fatto, dell’ipotesi di esclusione del reato militare di violenza contro l’inferiore prevista dall’art. 199 c.p.m.p..

Sicchè, alla stregua di tutto quanto rilevato, venendo meno la configurabilità della fattispecie speciale, l’esatta qualificazione della condotta risulta solo quella del reato di omicidio volontario assegnato alla giurisdizione del giudice ordinario.

La giurisdizione, in ordine al medesimo fatto per cui contemporaneamente procedono le Autorità giudiziarie in conflitto, da qualificarsi come omicidio volontario, va dunque attribuita al Giudice ordinario del Tribunale di Pisa.