nonnismo e causa di servizio: quando sussiste rapporto di causalità

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

 
Un graduato di Forza Armata ( che non specifichiamo per ovvie ragioni di privacy) ha subito gravi violenze sessuali da parte di alcuni superiori nel corso dello svolgimento del servizio .
In ragione di tali violenze ha sviluppato – dapprima una forte reazione di psicosi ” di tipo reattivo” – con conseguente inidoneità al servizio militare ed indi una forma depressiva cronica.
Rivoltosi allo studio legale – avendo presentato all’epoca dei fatti domanda per causa di servizio – intende reagire al provvedimento di rigetto della Commissione di Verifica che non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della denunciata patologia.
 La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che nell’ambito del pubblico impiego una normale attività di servizio non può essere considerata concausa dell’insorgere di un’infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull’insorgenza o aggravamento dell’infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio (Sez. IV, Sentenza n. 618 del 27/01/2011)
5.2. Piuttosto assumono importanza e concomitante rilevanza gli altri elementi, che nel caso di specie sono stati pure indicati dal Comitato di verifica, ossia i profili modali qualitativi e quantitativi del rapporto lavorativo. Occorre cioè dimostrare che la “slatentizzazione” è frutto non già e non solo del mero svolgimento del servizio militare – che potrebbe aver semplicemente costituito l’occasione – ma anche che lo svolgimento del servizio militare è stato contraddistinto da specifici eventi particolarmente stressanti (mansioni rischiose, punizioni ingiuste, condizioni di lavoro disagiate, mobbing, etc.) i quali, seppur non sufficienti a generare psicosi in soggetti sani, sono comunque tali da fungere da fattore scatenante in soggetti predisposti.
Nel caso di specie mancava – ad avviso della Commissione – una prova certa non avendo la vittima presentato denuncia – querela penale ed avvendo allegato gli eventi soltanto successivamente in sede di presentazione della domanda di indennizzo e precedentemente di quella risarcitoria.
5.3.In proposito giova ricordare che la giurisprudenza che si è occupata del nesso di causalità nelle cause di servizio ha chiarito che seppur non possa pretendersi la certezza del nesso di causalità tra prestazione di servizio ed infermità, è comunque necessario che tale nesso sia desumibile con elevato grado di probabilità (cfr. Cons. Stato Sez. IV Sent., 19-05-2008, n. 2324), precisando che il principio della “causalità adeguata”, riversato nel settore medico legale delle patologie contratte in servizio, e allo stesso riconducibili sotto il profilo causativo o concausale, richiede sempre la riconoscibilità dell’esistenza di fattori riconducibili al servizio che rivestano un ruolo di adeguata efficiente incidenza nell’insorgenza e nello sviluppo del processo morboso, mentre devono ritenersi totalmente escluse tutte le altre condizioni che un tale grado di concausale ingerenza non presentino, le quali – benché parimenti verificatesi in servizio- restano tuttavia riguardabili unicamente quali mere occasioni rivelatrici di una infermità non avente alcun nesso di causalità o concausalità con le condizioni di servizio (Cons. Stato Sez. IV, 16-03-2012, n. 1510)