non è punibile il diritto di critica verso il superiore ( sempre se con moderazione nelle forme)

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Una questione sempre più attuale riguarda la possibilità di configurare il reato di insubordinazione ove l’inferiore in grado ardisca criticare l’operato del superiore.

Il problema – in questi casi – è la configurabilità del reato militare di cui all’art. 189 c.p.m.p. ( insubordinazione).

Sul punto lo stato dell’arte della Giurisprudenza di Cassazione riconosce la possibilità – all’inferiore in grado – di criticare il superiore senza perciò commettere reato ( anche se in pubblico).

La Corte ha avuto anche di recente occasione di rammentare quale peso interpretativo assuma il fondamento costituzionale del diritto di critica, cardine del pieno esercizio della dialettica democratica e del diffuso controllo sul corretto operato dei pubblici poteri  ed è anche pervenuta alla affermazione, per la quale le critiche di scarsa professionalità o inadeguatezza pubblicamente rivolte ad un pubblico ufficiale ( militare), sempre che non abbiano modalità e contenuti insultanti, esprimono giudizi di valore attingenti l’agire pubblico del destinatario e sono pertanto di per sè dotate del carattere della continenza .