non c’è truffa militare se alloggio di servizio è destinato a “bed and breakfast”

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Recita l’art. 234 c.p.m.p. che ” il militare, che, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore , procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni se il fatto è commesso a danno dell’amministrazione militare”.
“nel delitto di truffa militare di cui all’art. 234 c.p.m.p., del tutto analogamente a quando disposto dalla truffa di cui all’art. 640 c.p., mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sè qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l’elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l’effetto di produrre – mediante la cooperazione artificiosa della vittima che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione – la perdita definitiva del bene da parte della stessa”.
Nel caso avente ad oggetto la destinazione di un alloggio di servizio militare  a ” bed&breakfast” dunque non si configura il reato militare se non vi sia la prova certa che l’alloggio di servizio sarebbe stato ceduto ad altro militare per un canone di locazione maggiore rispetto a quello pagato dall’imputato.
E’ questa la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione Penale in ordine ad un caso destinato a fare scalpore.