no alla confisca per il reato di peculato militare

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Un militare – cassiere di battaglione – viene condannato dal Tribunale per il reato di peculato militare. Quale misura di sicurezza viene disposta la confisca patrimoniale, sul presupposto che gli immobili di sua proprietà ( indivisa con la moglie) siano stati acquistati con i proventi delittuosi : nella specie abusando della sua qualità, il sottoufficiale si era procurato e si era appropriato di centinaia di migliaia di euro dell’amministrazione.
Con tale somma aveva infine acquisito la proprietà di alcuni immobili sequestrati dall’Autorità giudiziaria.
Recatosi dall’avvocato militare intende sapere se la condanna per il reato di peculato militare può comportare la confisca degli immobili di proprietà .
 “In tema di appropriazione di denaro della pubblica amministrazione, la distinzione tra peculato e truffa non va ravvisata nella precedenza cronologica dell’appropriazione rispetto al falso o viceversa, ma nel modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del denaro del quale si appropria, per cui sussiste peculato quando l’agente fa proprio il denaro della pubblica amministrazione, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, mentre vi è truffa qualora il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, non avendo tale possesso, si sia procurato fraudolentemente, con artifici e raggiri, la disponibilità del bene oggetto della sua illecita condotta. Più in particolare, però, ricorre il peculato e non la truffa quando l’artificio od il raggiro e la falsa documentazione, come nel caso in esame, siano stati posti in essere non per entrare in possesso del pubblico denaro, ma per occultare la commissione dell’illecito. 
Se, invece, la falsa documentazione adempie, congiuntamente allo scopo strumentale del materiale trapasso della cosa mobile o del denaro, da un ufficio ad uno diverso, all’occultamento dell’illecita condotta, ricorre l’ipotesi delittuosa del peculato, qualora sussista appropriazione del bene anche se detta appropriazione sia frutto diretto di condotta successiva. (Cass., Sez. 6^, 11/05/1994)
Ed invero, affinchè una cosa possa ritenersi il prodotto o il profitto di un reato e sia per questo confiscabile ai sensidell’art. 240 c.p.p., occorre una sua correlazione diretta col reato stesso, una stretta connessione con l’oggetto di questo, dovendosi, per converso, considerare non rilevante e non ricompreso nella disciplina normativa citata ogni altro nesso di derivazione meramente indiretto ovvero mediato.
Erra, pertanto, nel caso in questione il Tribunale allorchè, sul presupposto che l’imputato abbia contratto prestiti e mutui ipotecari, peraltro in fase di restituzione, facendo affidamento sulla programmata attività delittuosa, deduca un nesso di diretta derivazione tra siffatta attività criminosa e l’acquisto dei beni in parola, apparendo di tutta evidenza il carattere indiretto del nesso causale tra compravendite e denaro acquisito dalle condotte incriminate (Cass., Sez. un., 27.3.2008,26654).
La tesi giuridica illustrata dal Tribunale, peraltro potrebbe apparire coerente con la disciplina dettatadall’art. 322-ter c.p., che ha introdotto nel nostro ordinamento penale, come è noto, la confisca cd. “per equivalente”, la confisca, cioè, di un valore corrispondente al prezzo ovvero al profitto del reato (Cass., Sez. un., 25.10.2007, n. 10280) ma detta disciplina non può trovare applicazione al caso di specie dappoichè di natura speciale e, pertanto, di stretta interpretazione, di guisa che, non contemplando essa tra i reati per i quali risulta introdotta nel sistema, il reato di cui all’art. 215 c.p.m.p. (peculato militare) non può trovare essa, nella fattispecie, applicazione.
Nè appare utile il richiamo operato in via generale dall’art. 74 c.p.m.p. alle “disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di sicurezza” al fine di affermarne l’applicabilità in costanza di reati penali contemplati dalla legge penale militare, dappoichè limitato il riferimento alla disciplina “comune”, per questo priva dei caratteri di specialità ed eccezionalità proprii di quella prevista dall’art. 322-ter c.p.p..