motivazione succinta per trasferimenti di autorità e per incompatibilità

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I provvedimenti di trasferimento d’autorità di militari (ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale) sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all’art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241, né di una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è ritenuto prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato e che, comunque, non è configurabile per la categoria militare una situazione giuridica tutelabile in ordine alla sede di servizio, la permanenza nella quale costituisce semplice modalità di svolgimento del servizio medesimo.