Mobbing: la tutela risarcitoria innanzi al TAR

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

 La norma attualmente in vigore, che ha trovato applicazione da parte dei giudici, per la  tutela di situazioni di mobbing è l’art. 2087 del codice civile.
Il datore di lavoro ( cioè l’Amministrazione Militare) deve tutelare la piena integrità fisica e psichica del lavoratore, dovendo intervenire per prevenire e reprimere tutte quelle condotte dei superiori gerarchici che possano ledere i diritti del militare subordinato.
Il termine di prescrizione ( per far valere il diritto al risarcimento del danno) è dunque di 10 anni.
Il mobbing – pur potendosi concretare in atti o provvedimenti amministrativi ( dunque da annullare in via giudiziaria) – spesso si presenta come pluralità di condotte fattuali: in quanto contraddistinto da finalità di persecuzione e discriminatoria, occorre fornire la prova ( per singolo episodio) degli atti vessatori e quindi dell’intento persecutorio.
La condotta del superiore gerarchico deve essere dimostrata per la sistematicità e per la sua durata nel tempo.
Il giudice – vi sono dei precedenti sul punto – può provvedere alla liquidazione del danno pur in mancanza di un accertamento medico -legale ritenendolo provato sulla base del fatto notorio, riferendosi a ciò che è talmente risaputo da ritenersi provato implicitamente.