mobbing e reato militare: il caso dello “straining” ( o della marginalizzazione del subordinato)

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 Un militare – sottoufficiale – dopo un periodo di grande considerazione da parte del suo diretto superiore, per sopravvenute divergenze lavorative entra in conflitto con quest’ultimo.
Il Comandante al fine di escluderlo dai suoi compiti abituali ( coerenti con le responsabilità del grado) ne determina il suo demansionamento con un atto di sostanziale accantonamento e di marginalizzazione nell’ambito lavorativo militare.
Recatosi dall’avvocato militare, il sottufficiale profondamente frustrato dalla situazione lavorativa ( con diagnosi medico legale di depressione e disturbo dell’umore grave da stress) intende sapere se sussistano o meno i presupposti per una denuncia alla Procura Militare per la condotta di emarginazione arbitraria posta in essere dal superiore.
Il reato di mobbing militare ( così come quello ordinario) non esiste, tanto più che il mobbing si configura in presenza di una reiterazione delle condotte ” vessatorie” poste in essere nei confronti del lavoratore.
Il fatto non è però privo di rilevanza penale.
Una recente pronuncia della Cassazione penale ha infatti ipotizzato la sussistenza di un ” mobbing minore” definito nei termini di ” straining” che si caratterizza per l’esistenza anche di un solo atto di emarginazione e demansionamento del lavoratore che, tuttavia sia idoneo a produrre effetti permanenti nell’integrità psico -fisica del lavoratore, determinandone uno stato di depressione, di ansia e più in generale di stress – lavorativo di tipo reattivo.
Anche nell’ambito penale militare la predetta sentenza ( che ipotizza in astratto la configurabilità del reato comune di lesioni volontarie) apre oggettivamente dei nuovi scenari di tutela penale.
In particolare al di là del reato militare di lesioni , per le ovvie connessioni con le cause di disciplina e servizio che originano le condotte mobbizzanti, già in astratto si potrebbe configurare la ricorrenza dei reati di abuso di autorità con ingiuria, minaccia e violenza ( nello specifico degli artt. 195 e 196 c.p.m.p.).
Importante è comunque che, nell’ambito probatorio, emerga una situazione di ” supremazia – soggezione ” ( tipica degli ordinamenti gerarchici e di quello militare nello specifico) , in cui il dipendente ( militare) appaia soverchiato dall’azione dei superiori e per effetto della stessa posto ai margini dell’organizzazione militare con l’intento di umiliarne la posizione di lavoratore e di militare.
Sarà dunque un problema di adeguato riscontro degli elementi ( principalmente indiziari ) a carico del superiore: ma il reato militare è configurabile e per esso il risarcimento del danno subito dal subordinato.