militare e porto di armi non in dotazione

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Un ufficiale dell’esercito si rivolge al suo avvocato militare in quanto preoccupato delle conseguenze di aver portato – all’interno del reparto di appartenenza, delle armi proprie ( una pistola per difesa personale) .
In particolare è preoccupato della configurabilità – riferitagli da alcuni colleghi – del reato previsto e punito dall’art. 164 c.p.m.p.
Tuttavia il riferimento non è pertinente: la norma in questione ha per oggetto – in relazione alla condotta di distrazione, danneggiamento o dispersione- unicamente armi militari e comunque fornite dall’amministrazione.
Solo in via di approssimazione tale condotta è assimilabile a quella prevista dall’art. 77 l.121/81 che sanziona – per il solo personale appartenente alla Polizia di Stato- il porto in servizio di armi proprie e comunque diverse da quelle in dotazione.
La situazione del militare allora, al più, potrà configurare un illecito disciplinare, posta la legittimazione al porto dell’arma derivante dal permesso per motivi di difesa personale.