maltrattamenti a militare: quando si configura il reato di cui all’art. 195 c.p.m.p.

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

 
Un graduato di FF.AA. di sesso femminile è stata fatta oggetto – in sede di addestramento – di una molteplicità di comportamenti ingiuriosi- offensivi del genere – oltre che di abusi psicologici e fisici.
In particolare – veniva costretta – in orario notturno ed al di fuori dell’orario di addestramento a lunghe serie di piegamenti sulle braccia – fuori dalla camerata – spesso anche in presenza di condizioni metereologiche avverse, oltre che a scherzi di dubbio gusto quali, ad esempio, il c.d. ” sbrandamento”.
Rivoltasi all’avvocato militare intende verificare – dopo aver abbandonato il corso di addestramento per le vicissitudini sofferte – la sussistenza di ipotesi di reato a carico del proprio capo istruttore al fine di costiuirsi parte civile per richiedere il risarcimento del danno patito.
La materia è regolata dagli art. 43 e 195 del codice penale militare di pace.
Secondo la legge infatti anche i c.d. ” maltrattamenti” rientrano nella nozione di violenza penalmente rilevante.
In tale caso, pertanto, essendo l’abuso del grado riconducibile al reato di cui all’art. 195 c.p.m.p. ( abuso di autorità con violenza) essendo la condotta astrattamente riconducibile a cause di disciplina e di servizio, il colpevole potrà essere condannato ad una pena fino a tre anni di reclusione militare e , conseguentemente, al risarcimento dei danni patiti dal militare subordinato.
Sul punto infatti la Cassazione Penale ha chiarito che ” “agli effetti della legge penale militare sotto la denominazione di violenza si comprendono l’omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti e qualsiasi tentativo di offendere con armi”. E con specifico riguardo all’ipotesi di violenza mediante maltrattamenti nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che sotto il generico termine di maltrattamenti di cui all’art. 43 c.p.m.p. vanno compresi, non solo i cattivi trattamenti consistenti in attività intermedie tra le percosse e le ingiurie, ma tutte quelle attività, difficilmente classificabili, che consistono in atti di abuso o che provocano pregiudizio fisico, pur senza ledere l’incolumità personale, o che consistono in fatti c.d. di ingiuria reale che, comunque, si sostanziano in una condotta oltraggiosa .