l’uso isolato di droghe non giustifica l’esclusione dal concorso nelle FF.AA.

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

 Ai sensi dell’art. 26, L. 1 febbraio 1989, n. 53, per l’accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall’art. 16, L. 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria; sicché, in base alla previsione ora contenuta nell’art. 2, comma 2, lett. b-bis), D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, è necessario, fra l’altro, essere dicondotta incensurabile.
Cosa succede nel caso in cui un candidato alle FF.AA. venga riconosciuto, in sede di istruttoria della domanda di partecipazione come occasionale consumatore di droghe ( per esempio in forza di segnnalazione al Prefetto magari in età minorenne ?)
La valutazione di tale requisito appartiene a una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, e purtuttavia tale giudizio deve comunque fondarsi su elementi di fatto concreti afferenti il candidato e su ogni altro dato pertinente e implicato nella valutazione, ovverosia che possa influire specificamente nella formazione dell’apprezzamento. 
Sulla scorta di quanto affermato le più recenti pronunce dei giudici amministrativi hanno ritenuto illegittimi i provvedimenti di esclusione motivati con esclusivo riferimento al fatto che il candidato avesse in precedenza fatto uso di sostanze stupefacenti. E ciò, in quanto, un singolo episodio di assunzione o di detenzione risalente nel tempo non può essere ragionevolmente considerato di per sé ostativo al possesso della condotta incensurabile di soggetti candidati all’arruolamento nelle Forze armate e comunque nei Corpi armati dello Stato (Cons. di Stato, Sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3854; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 3 maggio 2011, n. 3764;).
In altri termini, è escluso che l’uso isolato di sostanze stupefacenti, antecedente all’arruolamento, determini automaticamente in via del tutto ineluttabile quella dedizione alla droga che, per la sua ripetitività, fa invece sicuramente emergere la mancanza del profilo morale richiesto a coloro che si apprestano a tutelare gli interessi della collettività.
Il provvedimento che esclude il possesso del requisito della condotta incensurabile deve dunque fornire lamotivazione su cui è basata la valutazione negativa e tale motivazione deve considerare, tra l’altro, tutte le circostanze idonee a qualificare il fatto e gli elementi utili per una corretta valutazione della personalità del soggetto coinvolto, tenendo conto dell’oggettiva entità dei fatti contestati, del tempo trascorso dai fatti medesimi, dell’età del candidato all’epoca degli stessi e al suo successivo comportamento .