l’ubriachezza in servizio può essere non punibile per tenuità del fatto

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Interessante applicazione dell’istituto della ” particolare tenuità del fatto” anche in relazione all’art. 139 del codice penale militare di pace da parte della Cassazione Penale.

Nel caso di specie un sottoufficiale ( comandato di ” reperibilità”) avendo finito il turno del proprio servizio venne trovato in stato di ubriachezza.

Di seguito i passaggi salienti degli ermellini :

l’art. 139 c.p.m.p. stabilisce che “il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Se il fatto è commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena è della reclusione militare fino a un anno. Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall’azione di sostanze stupefacenti”.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “il reato di ubriachezza in un militare – il cui obiettivo è di assicurare il regolare svolgimento di un determinato servizio cui il militare sia stato specificamente preposto – è integrato quando il militare medesimo, impegnato in un ben individuato servizio o comunque comandato al suo espletamento, venga colto in stato di ubriachezza volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo” .

 Il giudice di merito ha affermato che il ricorrente si trovava in servizio, poichè comandato quale sottufficiale di giornata, al momento in cui, trovandosi nella condizione di “reperibilità”, è stato colto dalla polizia giudiziaria in stato di ubriachezza.

All’ esito del giudizio il militare è stato assolto perchè non punibile per particolare tenuità del fatto.