l’ordine di trasferimento per incompatibilità ambientale e condotta incolpevole del militare

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Un militare destinatario di un esposto – nella fattispecie un carabiniere – chiede al suo avvocato militare se sia lecito un ordine di rtrasferimento emesso dall’amministrazione per motivi di incompatibilità ambientale. Nel caso in questione bisogna osservare che l’esposto è unico e non è ancora stato definito il procedimento penale. In tali casi, peraltro, secondo un criterio di particolare rigore seguito dalla giurisprudenza amministrativa anchee un’eventuale archiviazione non sarebbe di per sè decisiva: ciò che conta è il ” clima” creatosi all’interno dell’ufficio, e la possibilità di continuare serenamente il rapporto di servizio. E’ evidente quindi che , ove gli esposti fossero più di uno, la legittimità del trasferimento sarebbe inopinabile: nel caso di un solo esposto potrebbe invece sosstenersi con fondamento, ove naturalmente archiviato, o comunque definito a favore del militare, l’illegittimità del trasferimento. Si riporta di seguito una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato in materia. “Il trasferimento per incompatibilità ambientale non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili al dipendente, essendo sufficiente a tal fine l’oggettiva sussistenza di una situazione che impedisca il sereno svolgimento dell’attività nella sede di appartenenza e che sia, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede” (Consiglio Stato, sez. I, 20 ottobre 2010, n. 266);.