ll decreto legislativo 116/2016 contro i c.d. ” furbetti del cartellino”

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Modifiche all’articolo 55-quater
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita’ fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita’
lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso.
Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria
condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nel caso di
cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in
servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella
misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti,
senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La
sospensione e’ disposta dal responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo,
dall’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento
motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal
momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La
violazione di tale termine non determina la decadenza dall’azione
disciplinare ne’ l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta
salva l’eventuale responsabilita’ del dipendente cui essa sia
imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di
cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi
all’Ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente e’
convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di
almeno quindici giorni e puo’ farsi assistere da un procuratore
ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui il
lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data
dell’audizione, il dipendente convocato puo’ inviare una memoria
scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento,
formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio
della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il
differimento del termine a difesa del dipendente puo’ essere disposto
solo una volta nel corso del procedimento. L’Ufficio conclude il
procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del
dipendente, della contestazione dell’addebito. La violazione dei
suddetti termini, fatta salva l’eventuale responsabilita’ del
dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza
dall’azione disciplinare ne’ l’invalidita’ della sanzione irrogata,
purche’ non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di
difesa del dipendente e non sia superato il termine per la
conclusione del procedimento di cui all’articolo 55-bis, comma 4.
3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando
ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno
d’immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di
licenziamento. L’azione di responsabilita’ e’ esercitata, con le
modalita’ e nei termini di cui all’articolo 5 del decreto-legge 15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla
denuncia, senza possibilita’ di proroga. L’ammontare del danno risarcibile e’ rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale condanna non puo’ essere inferiore a sei mensilita’ dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e
spese di giustizia.
3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che
abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di
qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti,
l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa
adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza
giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con
il licenziamento e di esse e’ data notizia, da parte dell’ufficio
competente per il procedimento disciplinare, all’Autorita’
giudiziaria ai fini dell’accertamento della sussistenza di eventuali
reati.».