linea telefonica di ufficio e chiamate personali: non sempre è reato ( peculato d’uso) l’utilizzo privato del telefono

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

 Molteplici sono diventati i procedimenti penali a carico di militari sorpresi ad utilizzare , per scopi personali, l’apparecchio telefonico ( mobile o fisso) avuto in dotazione dalla p.a. 
Come risaputo in tali casi il reato contestato è quello di peculato d’uso ( art. 314 co. c.p.) punito con una pena da sei mesi a tre anni di reclusione.
In realtà il rigore della giurisprudenza in alcuni casi non trova ragion d’essere trattandosi di materia che non ammette generalizzazioni e che deve essere ponderata con il massimo scrupolo.
E’ infatti indubitabile che l’uso per fini anche privati del telefono da parte del dipendente risponde ad un uso certamente ” istituzionale” del telefono.
Infatti spesso il dipendente sollecitato da impellenti esigenze di comunicazione privata ( durante l’orario di servizio) finirebbe – ove non potesse far rapidamente uso del telefono in dotazioneall’ufficio – per creare addirittura un maggior disagio all’ammministrazione sul piano della continuità/qualità del servizio: in questi casi è dunque interesse pubblico consentire al privato un uso per fini extraistituzionali dell’apparecchio telefonico.
Tale prassi ” virtuosa” trova ad oggi puntuale conferma anche nelle norme regolamentari in materia di rapporto di pubblico impiego ed in particolare nel ” codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” che espressamente prevede che “in casi eccezionali” – di cui il dirigente dell’Ufficio deve essere informato – il dipendente possa effettuare chiamate personali dalle linee telefoniche in dotazione alla p.a.
Tale informativa al superiore ( a livello di Comandante di Compagnia nel nostro caso) ha valore di mero adempimento formale che non pare, tuttavia ,essere necessaria per integrare la liceità di una condotta comunque riconosciuta quale diritto del lavoratore.
Tale evoluzione legislativa, in una con alcune pronunce maggirmente garantiste della Suprema Corte , dovrebbero mettere al riparo il lavoratore ( militare) che incorra negli abusi dei superiori in segnalazioni di ( presunte) notizie di reato spesso utilizzate per fini strumentali.
Sul punto è sufficiente ricordare che secondo la giurisprudenza penale di legittimità per aversi peculato d’uso nell’utilizzo per fini personali del telefono di ufficio devono sussistere i seguenti presupposti fattuali: a) danno apprezzabile al patrimonio della p.a.
b) lesione effettiva alla funzionalità dell’ufficio .
In assenza di tali presupposti non vi potrà essere reato ed il lavoratore ( anche il militare) andrà assolto dall’accusa.