Leva Militare

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Intervenuta disposizione normativa di sospensione della leva militare obbligatoria: conseguenze in termini di punibilità

E’ un fatto notorio l’avvenuta riforma delle FF.AA. che ha determinato con la l.331/00 e ss.mm., la soppressione della leva obbligatoria, introducendo un modello di arruolamento su base volontaria, con superamento della leva c.d. “obbligatoria”. La giurisprudenza dei Tribunali Militari di merito, e quindi della Suprema Corte di Cassazione, all’indomani della riforma si è quindi trovata ad affrontare il problema dei processi in corso per reati di assenza dal servizio, e di quelli definiti con condanne passate in giudicato sempre per reati di assenza dal servizio (diserzione, mancanza alla chiamata in particolare). Orbene, in questi casi, l’eleborazione dei giudici militari, a parte qualche pronuncia minoritaria, è pervenuta alle seguenti conclusioni: nel caso di procedimenti ancora pendenti alla data di entrata in vigore della riforma sulla leva delle FF.AA., si è affermato il principio dell’assoluzione degli imputati (perché il fatto non è previsto dalla legge come reato) sulla base della regola della sopravvenienza di una legge più favorevole all’imputato; nel caso di processi già definiti con sentenza passata in giudicato per reati contro l’assenza dal servizio invece, a fronte degli incidenti di esecuzione sollevati dai ricorrenti, si è detto che il reato permane, e con essa la condanna inflitta dai Tribunali militari, perché il dovere di servire la Patria rimane, pur essendo a seguito dell’entrata in vigore della riforma sospeso nella sua vigenza, salvo casi eccezionali previsti dalla legge. Può essere negata la sospensione condizionale della pena al soldato condannato per reati militari di assenza dal servizio? Anche in questo caso, la sopravvenuta riforma dell’arruolamento nelle FF.AA., nel determinare la sospensione, o meglio il “congelamento” del dovere di servire in armi la Patria, consente al condannato che tutt’ora non abbia prestato servizio, rimanendo assente dal reparto, di beneficiare della sospensione condizionale della pena, potendosi evidentemente escludere il pericolo di reiterazione del reato, per intervenuta abrogazione della norma.