legittimo il proscioglimento dalla ferma per il militare in servizio temporaneo ( ferma prefissata)

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l D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nel disciplinare all’art. 22 i “Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma”, dispone:
– al comma 1, lett. c), che “Il proscioglimento dalla ferma è disposto … nei seguenti casi: … c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’uso di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico”;
– al comma 2, che “Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati”;
– al comma 3, che “Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio”.
Come osservato dalla giurisprudenza, dalle suddette previsioni risulta evidente sia che il legislatore abbia inteso assoggettare i militari in ferma prefissata a una disciplina più rigorosa di quella dettata per il personale in servizio permanente, sia che l’accertamento di un singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti non rende illegittimo il proscioglimento dalla ferma del militare risultato positivo al test diagnostico