Una recentissima decisione del Consiglio di Stato in sede plenaria, 29.01.2009 n.1, ha sancito un principio cardine nei rapporti, invero complessi, tra il procedimento penale e quello amministrativo-disciplinare; presupposto ostativo all’attivazione o alla prosecuzione del procedimento disciplinare è l’esercizio dell’azione penale, il che si realizza con la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio a norma dell’art. 416 c.p.p. e con gli altri atti penal-processuali equivalenti. Due erano gli orientamenti contrastanti . La legittimità di una sanzione disciplinare irrogata prima dell’acquisizione della qualità di imputato con la richiesta di rinvio a giudizio del P.m. La legittimità della sanzione disciplinare irrogata unicamente all’esito del processo penale definito con sentenza passata in giudicato. La questione peraltro, seppur analizzata in riferimento a personale della polizia di Stato, trattandosi nel caso di specie di dirigente di pubblica sicurezza è evidentemente per analogia, applicabile anche all’ordinamento militare, trattandosi comunque di principi generali afferenti al pubblico impiego.