Le novità introdotte in materia di giudizio disciplinare dalla legge ” Madia” ( l.124/2015) dei militari sottoposti a processo penale sono di particolare significatività applicandosi anche per gli appartenenti alla FF.AA. la c.d. ” legge Brunetta”
1) rispetto alla precedente formulazione dell’art. 1393 del TUOM il giudizio disciplinare non è sospeso in caso di imputazione in un processo penale per gli stessi fatti;
2) soltanto in casi di ” particolare difficoltà” la P.a. ha la discrezionalità di attendere l’esito del processo penale;
3) in caso di assoluzione del militare la P.a. deve riaprire – su istanza di parte – il procedimento disciplinare e revocare il giudizio disciplinare di condanna;
Art. 55-ter (( (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorita’ giudiziaria, e’ proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravita’, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e’ ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita’, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessita’ dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, puo’ sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilita’ di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorita’ competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilita’ della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale. 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorita’ competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e’ riaperto, altresi’, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e’ stata applicata una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e’, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed e’ concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorita’ disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell’articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorita’ procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. ))