legge 836 del 1973 ed indennità di prima sistemazione: spetta solo in caso di raggiunti limiti di età

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 Un sottoufficiale dell’Arma congedatosi con anticipo dal s.p.e. ottiene, al momento della cessazione del rapporto di impiego, la c.d. ” indennità di prima sistemazione” con cui si rimborsano le spese di trasferimento dall’ultima sede di servizio a quella che si è eletta quale attuale domicilio.
A distanza di anni si vede recapitare dal Ministero della difesa un atto di messa in mora e restituzione della somma, a detta della P.a.,indebitamente erogata.
Recatosi dall’avvocato militare il sottoufficiale, ormai in congedo, intende capire come tutelarsi.
La l.836 del 1973 infatti, osserva l’avvocato, prevede la predetta indennità solo in caso di cessazione dal s.p.e. per raggiunti limiti di età o di 40 anni di servizio non prevedendo espressamente la corresponsione dlella somma in caso di congedo anticipato.
Tuttavia in alcune pronunce dei TAR  la correesponsione della detta indennità è stata ritenuta legittima ,attesa la sostanziale omogeneità tra chi si congeda per raggiunti limiti di età o di servizio e chi cessa comunque dal rapporto di servizio.
Certamente attesa la contraddittorietà della normativa la pretesa restitutoria dell’amministrzione sarà illegittima, e quindi impugnabile al Tar, tanto più sia protratta nel tempo, essendosi creato, con il decorso degli anni, una situazione di legittimo affidamento in ordine all’operato della P.a.