Art. 5 ( L.197/2009 norme penali in materia di missioni internazionali di pace)
Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano
il codice penale militare di pace e l’articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6 del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell’alto mare in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti
agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito
il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria
commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui
al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è
attribuita al Tribunale di Roma.
4.I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
dell’articolo 12 del codice di procedura penale, ((se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni
italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di
cui all’articolo 3, comma 14 )) sono puniti ai sensi dell’articolo 7 del codice penale e la competenza è
attribuita al tribunale di Roma.
5. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2009, N. 12. Nei casi di arresto in flagranza o fermo
ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere
per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente
l’arrestato o il fermato a disposizione dell’autorità giudiziaria, si applica l’articolo 9, commi 5 e 6 , del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n.
6. Negli stessi casi l’arrestato o il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare.
6. A seguito del sequestro, l’autorità giudiziaria può disporre l’affidamento in custodia all’armatore,
all’esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria.
((6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l’esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni
contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell’Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio,
del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono
autorizzate le misure previste dall’articolo 2, primo paragrafo, lettera e), della citata Azione comune
e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono sospettate
di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente necessario al trasferimento previsto
dall’articolo 12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia
di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresì adottate
se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data
della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con
modalità telematica.)