L’Amministrazione che escluda di nuovo il candidato elude il giudicato se non ottempera alla decisione del G.A. : la nullità dell’atto inottemperante

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Il Tar del Lazio di Roma si è recentemente pronunciato su un caso non infrequente: ovverosia l’inottemperanza provvedimentale della PA all’esito di un giudizio di legittimità al TAR che abbia dichiarato l’illegittimità dell’esclusione da un concorso.

Nel caso di specie trattasi di candidato al concorso di allievo finanziere che era stato escluso per difetto dei requisiti di moralità della condotta per un precedente proscioglimento per un reato commesso da minorenne ( resistenza a pubblico ufficiale).

In questi casi il nuovo provvedimento in elusione del giudicato del TAR è da ritenersi affetto da vizio di nullità insanabile .

Parte ricorrente veniva esclusa con determina n. ( ….) del Comando Generale della Guardia di Finanza, dal concorso, per titoli ed esami per Allievi Finanzieri – poiché “non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’art. 2 comma 1 , lett. g) del bando di concorso” per l’asserita assenza del requisito della condotta incensurabile (……..)

L’Amministrazione ha pertanto ritenuto che: “la condotta dell’aspirante (Resistenza a pubblico ufficiale) è inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere – che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, economico-finanziaria e di pubblica sicurezza – prevede doveri e obblighi nei confronti dell’intera collettività”.

Tale provvedimento veniva impugnato innanzi a questo Tribunale con ricorso R.G. (…..) che lo annullava con Sentenza nr. (…..) di questa Sezione, così motivata: “l’Amministrazione appare infatti non avere fornito le effettive ragioni per cui il ricorrente non darebbe alcun affidamento per il futuro, non tenendo conto della risalenza dell’episodio, della ridotta gravità dello stesso alla luce del suo compimento quando il medesimo era ancora adolescente (16 anni) e della circostanza che lo stesso abbia, successivamente, prestato servizio presso l’Esercito senza demeriti per ben tre anni, dimostrando in tale sede di essere idoneo allo svolgimento della relativa funzione.

Pertanto, stante il proscioglimento del ricorrente con una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, ai sensi dell’art. 98 c.p., e la non annoverabilità delle condotte compiute alle ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto uso di sostanze stupefacenti – per le quali sole è prevista l’automatica esclusione del candidato – l’Amministrazione non appare aver adeguatamente motivato sull’assenza delle qualità morali del ricorrente, vista anche la particolare tenuità dei fatti commessi dal ricorrente, così come risultante dalla stessa motivazione della sentenza: “…….”.

Come infatti correttamente dedotto dalla difesa di parte ricorrente, il provvedimento non sembra aver tenuto adeguatamente conto della particolare tenuità del fatto commesso, desumibile dalla reazione meramente istintuale del ricorrente volta a prevenire la punizione dei propri genitori, dell’occasionalità del comportamento e della risalenza nel tempo dell’episodio, avvenuto quanto il ricorrente era ancora minorenne.

L’Amministrazione non appare inoltre, nella propria motivazione, aver ponderato la circostanza che il ricorrente abbia prestato servizio militare presso l’Esercito Italiano per ben tre anni, con valutazioni positive e senza essere mai stato sottoposto ad alcun procedimento disciplinare.

Infine, non appare fondato l’argomento con il quale la difesa erariale contesta la “pessima condotta morale e civile del padre del candidato”, in ragione degli accertamenti effettuati dalla Questura di….., attesa la risalenza nel tempo dei suddetti episodi che non risultano aver coinvolto direttamente il ricorrente, il quale risulta aver allo stato attuale fondato un nuovo nucleo familiare. Preme inoltre osservare come la suddetta circostanza non viene in alcun modo riportata nel provvedimento impugnato che si limita a dare atto dell’episodio di cui alla citata sentenza di non luogo a procedere, configurandosi pertanto come un nuovo elemento motivazionale inammissibile in questa sede”.

A seguito della suddetta sentenza, con il provvedimento qui impugnato, l’Amministrazione in sede di riesame della posizione del candidato riteneva di disporne nuovamente l’esclusione, in ragione della gravità dei fatti così come riconsiderata a seguito degli accertamenti istruttori richiamati nel fg. n.(……..):

“- dalle informazioni di rito sono emersi aspetti della vicenda che portano l’Amministrazione a ritenere il fatto in questione, ai fini del requisito di moralità e condotta, non certamente connotato da lieve entità, atteso che dalle stesse si è rilevato che il sig.:

– intrapreso una vera e propria fuga (……)

– posto in essere una serie di infrazioni al codice della strada (………).

Un aspetto che si emargina in relazione al fatto contestato è proprio il rifiuto di arrestare la marcia del suo motoveicolo a fronte dell’ordine di fermarsi (…….)

Il rispetto degli ordini e dell’Autorità, ovvero della gerarchia, costituisce un caposaldo di ogni sistema militare e la condotta sopra descritta costituisce certamente indice sintomatico di una scarsa disponibilità ed attitudine al rispetto degli ordini, ma anche delle regole tout court tenuto conto che il motociclo che conduceva, non essendo ancora immatricolato, non poteva circolare ed il sig. MORABITO, incurante di ciò, si era ugualmente messo alla guida.

 Sul punto occorre evidenziare come, ai fini che qui interessano, ovvero della valutazione di possesso dei prescritti requisiti di moralità e di condotta per entrare a far parte del Corpo, non rileva la motivazione che ha spinto il candidato a porre in essere la condotta, ma bensì, rileva la modalità esecutiva della medesima condotta e la comprovata riconducibilità al candidato.

Ne discende che, anche alla luce del tenore, della motivazione e della formula assolutoria recata nella sentenza de qua, non possono essere in alcun modo messi in dubbio:

• la sussistenza del fatto (elemento oggettivo);

• la riconducibilità eziologica dello stesso al suo autore (nesso di causalità);

• la sua attribuzione alla sfera soggettiva dell’autore e la coscienza e volontà di commetterlo (cc.dd. “suitas” e dolo). Pertanto, tale dispositivo lascia, altresì, impregiudicata la possibilità, da parte dell’Amministrazione, di valutare, nella piena esplicazione della discrezionalità che ne connota l’agire, la condotta sul piano “extrapenale”, id est sotto il profilo del richiesto e prescritto requisito morale e comportamentale;

– il sig. (……..), all’epoca del fatto contestato, era adolescente (precisamente quasi diciassettenne), pertanto la propria condotta, accertata giudizialmente, è avvenuta in un momento in cui lo stesso era in grado di comprendere il disvalore sociale della scelta. …..deve certamente reputarsi portatore di un vulnus nelle qualità morali e di carattere, qualità che sono già ben determinate a 17 anni;

– la condotta dell’aspirante, pertanto, è inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare chiamato ad operare nell’assoluto rispetto della vita umana ed in contesti dove deve essere sempre presente la capacità di autocontrollo. In particolare le cennate caratteristiche devono essere ancora più evidenti nelle attribuzioni e nelle funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e nell’espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere – che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, economico-finanziaria e di pubblica sicurezza – prevede doveri e obblighi nei confronti dell’intera collettività;

non assume rilievo, ai fini in esame, il servizio prestato dal candidato quale volontario delle Forze Armate successivamente all’episodio, trattandosi di un profilo di impiego differente e tenuto conto del diverso ordinamento (anche per il reclutamento) della Guardia di finanza quale peculiare Forza di polizia economico finanziaria ad ordinamento militare;

– il fatto che la condotta tenuta sia stata episodica non rileva in quanto l’Amministrazione, nel pieno rispetto del principio della par condicio competitorum, nella selezione dei candidati, opta per quelli nei cui confronti non possa sussistere neanche il benché minimo dubbio in ordine alla loro integrità e nitore morale, anche in vista della mission che, ove reclutati, sarebbero chiamati a svolgere quotidianamente e per tanti anni…”.

Il ricorso è fondato.

Come infatti correttamente dedotto dalla parte ricorrente, il nuovo provvedimento appare porsi in netto contrasto con la Sentenza n. (….) emessa da questa Sezione, avendo l’Amministrazione sostanzialmente riprodotto con lessico diverso la medesima motivazione del provvedimento originariamente gravato eludendo il portato della stessa.

In particolare l’Amministrazione ha continuato a “ritenere il fatto in questione, ai fini del requisito di moralità e condotta, non certamente connotato da lieve entità” laddove la Sentenza da ottemperare si è espressa nel senso della “particolare tenuità dei fatti commessi dal ricorrente”.

Invero, a fronte del preciso dettato della ottemperanda Sentenza nel quale viene valorizzata la “reazione meramente istintuale del ricorrente volta a prevenire la punizione dei propri genitori, dell’occasionalità del comportamento e della risalenza nel tempo dell’episodio, avvenuto quanto il ricorrente era ancora minorenne” l’Amministrazione ha continuato a ritenere la condotta del ricorrente caratterizzata da una “scarsa disponibilità ed attitudine al rispetto degli ordini” affermando che “non rileva la motivazione che ha spinto il candidato a porre in essere la condotta, ma bensì, rileva la modalità esecutiva della medesima condotta e la comprovata riconducibilità al candidato”.

Risulta, ulteriormente, violativa del giudicato quella parte del provvedimento gravato con cui si afferma l’irrilevanza del carattere episodico della condotta tenuta “in quanto l’Amministrazione, nel pieno rispetto del principio della par condicio competitorum, nella selezione dei candidati, opta per quelli nei cui confronti non possa sussistere neanche il benché minimo dubbio in ordine alla loro integrità e nitore morale, anche in vista della mission che, ove reclutati, sarebbero chiamati a svolgere quotidianamente e per tanti anni…” essendosi l’ottemperanda Sentenza espressamente pronunciata circa la rilevanza della “della risalenza nel tempo dell’episodio” proprio ai fini della ritenuta particolare tenuità del fatto commesso.

Afferma inoltre l’Amministrazione nel nuovo provvedimento che “non assume rilievo, ai fini in esame, il servizio prestato dal candidato quale volontario delle Forze Armate successivamente all’episodio, trattandosi di un profilo di impiego differente e tenuto conto del diverso ordinamento (anche per il reclutamento) della Guardia di finanza quale peculiare Forza di polizia economico finanziaria ad ordinamento militare”, laddove nella decisione da ottemperare viene espressamente censurata la mancata ponderazione della circostanza che “il ricorrente abbia prestato servizio militare presso l’Esercito Italiano per ben tre anni, con valutazioni positive e senza essere mai stato sottoposto ad alcun procedimento disciplinare”.

Infine, l’Amministrazione ha continuato a tenere conto nella decisione gravata degli “esiti delle informazioni di rito presso la Questura di …… dalle quali emerge che il padre del candidato sia soggetto «di pessima condotta morale e civile», risultando avere a suo carico diversi procedimenti penali e che lo stesso sia stato condannato, in varie occasioni, alla pena detentiva della reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione” affermando che “Non si può escludere, pertanto, che il menzionato contesto familiare possa avere o possa avere avuto influenza negativa sull’autodeterminazione del candidato”, laddove la Sentenza oggetto di esecuzione ha espressamente ritenuto non “fondato l’argomento con il quale la difesa erariale contesta la “pessima condotta morale e civile del padre del candidato”, in ragione degli accertamenti effettuati dalla Questura di ……, attesa la risalenza nel tempo dei suddetti episodi che non risultano aver coinvolto direttamente il ricorrente, il quale risulta aver allo stato attuale fondato un nuovo nucleo familiare”.

Il nuovo giudizio impugnato si palesa, quindi, violativo del giudicato e deve essere conseguentemente dichiarato nullo.

Ulteriormente va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esatta e integrale esecuzione alla Sentenza nr. (…..) del Tar Lazio, Quarta Sezione, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione – o notificazione, se anteriore – della presente Sentenza, con l’avvertimento che nel caso di ulteriore e reiterato inadempimento il Collegio potrà, su richiesta di parte ricorrente, nominare un Commissario ad acta per provvedere alla corretta e integrale esecuzione della Sentenza.