la sospensione per motivi disciplinari è “extrema ratio”

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. III Sent., 07/05/2010, n. 1380

FORZE ARMATE Procedimento e provvedimento disciplinari
Forze armate – Personale – Provvedimenti disciplinari

L’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle sanzioni del richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria; deplorazione; sospensione dal servizio; destituzione. Tali sanzioni devono essere graduate in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Amministrazione o per il servizio ed il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato. T.A.R. Lombardia Milano Sez. III Sent., 07/05/2010, n. 1380 PARTI IN CAUSA M.P. c. Ministero dell’Interno FONTI Massima redazionale, 2010

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III Sent., 07/05/2010, n. 1380

FORZE ARMATE Procedimento e provvedimento disciplinari
Forze armate – Personale – Provvedimenti disciplinari

L’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle sanzioni del richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria; deplorazione; sospensione dal servizio; destituzione. Tali sanzioni devono essere graduate in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Amministrazione o per il servizio ed il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato. T.A.R. Lombardia Milano Sez. III Sent., 07/05/2010, n. 1380 PARTI IN CAUSA M.P. c. Ministero dell’Interno FONTI Massima redazionale, 2010