la rimozione dal grado è conseguenza necessaria della condanna per peculato militare

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La Suprema Corte di Cassazione, peraltro ribadendo un orientamento consolidato, si è pronunciata sul ricorso di un imputato che, condannato ad anni due mesi otto a seguito di patteggiamento in appello, chiedeva fosse cassata la sentenza della Corte di appello militare nella parte in cui gli applicava la pena accessoria della rimozione dal grado prevista dall’art. 29 c.p.m.p.(con conseguente cessazione del servizio permanente effettivo e risoluzione del rapporto di impiego). Motivava tale richiesta sul presupposto che la rimozione dal grado non sarebbe applicabile quando la pena detentiva inflitta fosse inferiore ai tre anni di reclusione militare. Il ricorso è stato dichiarato infondato perchè, ha ritenuto la corte, che l’art. 219 c.p.m.p. prevede espressamente tale sanzione a prescindere dalla pena irrogata sul solo fondamento del titolo di reato.