la p.a.non può ricostruire diversamente i fatti accertati nel processo penale militare

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Un militare è stato prosciolto con sentenza di prescrizione dal reato ad esso ascritto.
Recatosi dall’avvocato militare , divenuta definitiva la sentenza di condanna , intende comprendere quale sia il valore della predetta pronuncia nel procedimento di stato instaurato contro di lui dalla Forza Armata in via disciplinare.
Sul punto si deve osservare quanto segue:
La materia è disciplinata dall’art. 653 c.p.p. (modificato dall’art. 1, L. 27 marzo 2001, n. 97), ai sensi del quale “1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso. 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”.
La particolarità della fattispecie risiede nella circostanza che non trattasi di una sentenza assolutoria con formula piena, che escluderebbe in modo definitivo la sussistenza del fatto o la commissione da parte dell’imputato (art. 653, comma 1, c.p.p.), bensì di una sentenza che non entra nel merito del giudizio e proscioglie l’imputato per prescrizione del reato (sentenza cd tecnica).
Allo stesso tempo, però, non v’è nemmeno una decisione di condanna che possa esplicare effetti di giudicato nel giudizio disciplinare.
In primo luogo, ocorrerà richiamare l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, per il quale “i fatti compiutamente accertati nella sede penale vanno assunti nel procedimento disciplinare senza che sugli stessi l’amministrazione possa procedere a nuovi e separati accertamenti, trattandosi di dati irremovibili, in relazione ai quali la p.a. può procedere soltanto all’autonoma e discrezionale valutazione della loro rilevanza sotto il profilo disciplinare.” (T.A.R. Lazio, Sez. III, 14 giugno 2011 n. 5285; Cons. di Stato , Sez. IV, n. 4464 del 2004).