per la l.104/92 ( art.33 co.5) è sufficiente la sola scopertura organica

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Il Consiglio di Stato si è orientato nel senso di ritenere sufficiente la sola scopertura organica nella sede ” richiesta” per il trasferimento ai sensi dell’art. 33 co.5 della legge 104/92.

In questo caso è sufficiente che vi sia un posto corrispondente per grado, ruolo e mansione .

“Con riferimento alla necessità di valutare, ai fini della concedibilità del beneficio ex art. 33, co. 5L. n. 104 del 1992, non solo la disponibilità di un posto in ruolo e grado corrispondente, ma la sussistenza di una posizione organica vacante tra quelle previste per i singoli gradi e ruoli, corrispondente a quella propria dell’istante”.

il Collegio  ha affermato che “il militare deve trovare utile collocazione organica, nell’ambito della sede chiesta, in ragione dell’incarico posseduto; in sostanza, se il militare è stato formato per svolgere un determinato incarico . . . l’istanza potrà essere accolta solo nella sede chiesta può essere impiegabile in ragione della formazione ricevuta e dell’esperienza posseduta”

In definitiva, la “possibilità” – alla quale l’art. 33, co. 5L. n. 104 del 1992, subordina il “diritto” del lavoratore a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere – nell’ambito delle Forze Armate si concretizza nella verifica che, presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo “stato” del militare, e che l’assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite “delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado”.

 Né possono, a tali fini, assumere rilevanza, ai fini della comparazione, eventuali compiti che il militare assume di svolgere “in fatto” presso la sede di appartenenza, in quanto, nell’ambito del pubblico impiego – e in particolar modo per il personale in regime di diritto pubblico – ciò che occorre considerare è la posizione attribuita al dipendente in base ad atti formali.