Il Consiglio di Stato si è orientato nel senso di ritenere sufficiente la sola scopertura organica nella sede ” richiesta” per il trasferimento ai sensi dell’art. 33 co.5 della legge 104/92.
In questo caso è sufficiente che vi sia un posto corrispondente per grado, ruolo e mansione .
“Con riferimento alla necessità di valutare, ai fini della concedibilità del beneficio ex art. 33, co. 5, L. n. 104 del 1992, non solo la disponibilità di un posto in ruolo e grado corrispondente, ma la sussistenza di una posizione organica vacante tra quelle previste per i singoli gradi e ruoli, corrispondente a quella propria dell’istante”.
il Collegio ha affermato che “il militare deve trovare utile collocazione organica, nell’ambito della sede chiesta, in ragione dell’incarico posseduto; in sostanza, se il militare è stato formato per svolgere un determinato incarico . . . l’istanza potrà essere accolta solo nella sede chiesta può essere impiegabile in ragione della formazione ricevuta e dell’esperienza posseduta”
In definitiva, la “possibilità” – alla quale l’art. 33, co. 5, L. n. 104 del 1992, subordina il “diritto” del lavoratore a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere – nell’ambito delle Forze Armate si concretizza nella verifica che, presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo “stato” del militare, e che l’assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite “delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado”.
Né possono, a tali fini, assumere rilevanza, ai fini della comparazione, eventuali compiti che il militare assume di svolgere “in fatto” presso la sede di appartenenza, in quanto, nell’ambito del pubblico impiego – e in particolar modo per il personale in regime di diritto pubblico – ciò che occorre considerare è la posizione attribuita al dipendente in base ad atti formali.