La Corte di Cassazione ed estinzione del reato di rifiuto di servizio militare

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  Interessanti sentenze della Corte di Cassazione in materia di rifiuto del servizio militare e declaratoria di estinzione del reato. La tematica riguarda tutti coloro che prima della riforma sulla leva obbligatoria erano stati condannati a pene detentive ( per lo più sospese con la condizionale) per il reato di rifiuto del servizio militare  per motivi di coscienza. Questo il principio sancito : la Corte ha inteso stabilire che la sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con L. n. 331 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha limitato l’operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, sicchè il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto penale. Sussiste, pertanto, l’ipotesi di cui all’art. 2 c.p., comma 4, con la conseguenza, che per i fatti anteriormente commessi, in presenza di condanna irrevocabile non possono trovare applicazione le nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è più reato  Le modifiche legislative introdotte in materia non hanno abrogato in toto il servizio obbligatorio di leva e non hanno comportato la eliminazione della fattispecie penale di cui si discute, permanendo tuttora il disvalore sociale della condotta di rifiuto del servizio militare.  3.  L’abrogazione della legge non ha inciso sull’esistenza del servizio militare, oggi articolato prevalentemente su base professionale e volontaria ma anche su base obbligatoria in presenza di determinati presupposti o condizioni  e, quindi, non ha comportato la eliminazione della fattispecie penale di cui si discute. Nè, permanendo tuttora il disvalore sociale della condotta di rifiuto del servizio militare, ha fatto venir meno la natura di reato per coloro che si sono sottratti agli obblighi inerenti la leva.  Rimane tuttavia possibile a distanza di anni – decorso il termine di cinque anni – richiedere l’estinzione del reato ( ai sensi degli artt. 167 c.p. o 445 c.p.p.) direttamente al giudice penale dell’esecuzione con cancellazione di ogni effetto penale della condanna.