la condanna per calunnia non comporta la rimozione dal grado per il militare

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Interessante questione affrontata recentemente dal TAR LAZIO di Roma in ordine alla vicenda disciplinare di un militare che condannato in via definitiva per calunnia era poi stato sospeso in via disciplinare dal’Amministrazione.

La questione consente anche di verificare la proporzionalità della risposta sanzionatoria dell’ A.D. rispetto ad un reato ( contro l’Amministrazione della Giustizia) che in astratto avrebbe potuto portare anche alla rimozione dal grado e alla conseguente estinzione del rapporto di lavoro.

Costituisce principio generale in tema di sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici, compresi quelli appartenenti ai corpi militari, quello secondo cui la pubblica amministrazione dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, fermo restando che l’applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell’illecito ascritto; di conseguenza il Giudice Amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 27/06/2017, n. 884).

Ai fini dell’applicazione di una sanzione disciplinare il giudizio sulla gravità delle violazioni è il frutto di valutazioni di merito riservate all’amministrazione pubblica di appartenenza, che possono essere sindacate dal giudice della legittimità solo in per profili estrinseci di manifesta illogicità o abnormità (Cons. Stato Sez. II, 26/08/2019, n. 5869).

Nel caso di specie, nella misura disciplinare irrogata non si ravvisa alcun profilo di manifesta illogicità, abnormità o evidente violazione del principio di proporzionalità.

La gravità del fatto commesso integrante il reato di calunnia, accertato con sentenza passata in giudicato, comporta infatti, come puntualmente rilevato nel provvedimento impugnato, una grave violazione dei valori del prestigio personale e dell’istituzione, e dei doveri attinenti allo status di militare e ai doveri i esemplarità correttezza e spirito di corpo che debbono contraddistinguere gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, che non consente in alcun modo di considerare integrata una manifesta violazione del principio di proporzionalità.