inidoneità all’avanzamento del sottoufficiale e motivazione della P.a.

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Un sottoufficiale dell’esercito viene giudicato inidoneo all’avanzamento.
Nel provvedimento , in particolare, la P.a. menziona la sua inidoneità alle funzioni di comando proprie del grado superiore.
Rivoltosi all’avvocato militare il sottoufficiale intende proporre ricorso emergendo dalla sua documentazione personale elementi tali, di natura positiva, ai quali accordare prevalenza rispetto a quelli negativi.
In questo caso la giurisprudenza più attenta alle ragioni del militare in avanzamento ritiene vi possano essere margini di accoglibilità del ricorso.
Nello specifico in presenza di elementi negativi e positivi di pare rilevanza, e si tratti di dare ragione della prevalenza accordata ai primi in sede di valutazione, occorre che la motivazione del provvedimento della P.a. sia particolarmente ponderata e puntuale, potendo invece tale motivazione essere più sintetica quando la documentazione sia univoca nel senso della mediocrità del rendimento professionale.