ingiuria ad inferiore: è sufficiente il dolo ” generico”

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Un graduato dopo essere stato pesantemente offeso da un suo superiore si reca dall’avvocato militare per ottenere un consiglio in ordine alle modalità con cui tutelarsi.
In tale caso sulla scorta della giurisprudenza di Cassazione il militare potrà registrare con mezzi idonei le future condotte del superiore potendo tranquillamente utilizzarle in sede processuale, anche dinnanzi al Tribunale militare non incorrendo in alcun reato ( e solo in un illecito disciplinare).
Sul punto la più recente giurisprudenza penale di legittimità in materia di abuso di autorità mediante ingiuria ha chiarito : ” la configurazione astratta della fattispecie di ingiuria ad inferiore, che ripete dal reato comune di ingiuria le sue caratteristiche di delitto a dolo generico, che si realizza allorché l’agente rivolga al destinatario, in questo caso un militare di grado inferiore, una frase lesiva del decoro e dell’onore dello stesso, senza che sia necessaria la volontà di offendere o umiliare, trattandosi di delitto plurioffensivo, volto a tutelare, sia il patrimonio morale della persona, sia il bene indisponibile della disciplina militare (Cass. sez. 1, n. 12997 del 10/02/2009, Ottaviano e altro, rv. 243545; sez. 1, n. 42367 del 16/11/2006,, P.G. in proc. Toraldo, rv. 235569; sez. 1, n. 58 del 16/11/2006, Rizzi, rv. 235335). Pertanto, ad integrare la fattispecie contestata è sufficiente la cosciente volontà di pronunciare espressioni di univoco significato offensivo, perché dispregiative, mortificanti ed avvilenti, senza che assumano rilievo, eventuali moventi e finalità individuali di volta in volta perseguite.