infortunio in itinere, causa di servizio e mancanza di autorizzazione alla residenza fuori sede

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l ‘assenza di autorizzazione a risiedere fuori dal comune sede di lavoro è sanzionabile sul piano disciplinare ma non ha un effetto ostativo all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere.
La controversia portata all’attenzione dell’avvocato militare riguarda un graduato rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre faceva ritorno dal luogo di lavoro alla propria abitazione e a cui è stato negato il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
Il motivo del diniego è che l’abitazione risulta sita fuori dell’ambito territoriale della sede di servizio.
Secondo l’Amministrazione la mancata autorizzazione a risiedere fuori del Comune non consentirebbe di indennizzare l’infortunio in itinere del pubblico dipendente.
Una recente pronuncia del  Consiglio di Stato,  ritiene illegittimo tale diniego, affermando che la mancanza dell’autorizzazione in questione non può essere elemento ostativo al riconoscimento della causa di servizio.
Richiama in proposito i criteri interpretativi indicati dalla Corte Costituzionale nell’Ord. n. 169 del 2012. Quest’ultima, nel dichiarare manifestamente infondata una questione di costituzionalità dell’art. 12, D.P.R. n. 3 del 1957, ha espressamente precisato che la mancanza di autorizzazione per risiedere fuori dal comune dove si trova la sede di lavoro è sanzionabile sul piano disciplinare ma non ha un effetto ostativo all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere.
Al giudice delle leggi era stata rimessa dalla VI Sezione del Consiglio di Stato (Ord. n. 3879 del 2011) la questione di costituzionalità proprio con riferimento alla applicazione della norma sull’obbligo di autorizzazione per escludere l’indennizzabilità dell’incidente in itinere.
Nella medesima ordinanza la Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito che è applicabile al pubblico impiego (anche nei regimi normativi precedenti a quello attuale) la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di rapporti di impiego privato, che considera ai fini dell’indennizzabilità per abitazione del lavoratore il luogo dove si trova la sua famiglia.