inerzia della Forza Armata e responsabilità per mobbing

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 Un militare vessato da anni dal suo diretto superiore chiede di essere messo  a rapporto con il Comandante di Corpo in via gerarchica per esprimere il suo disagio.
All’esito del colloquio – il Comandante di Corpo – pur rappresentando la sua solidarietà ed un generico interessamento ad un trasferimento, non ritiene di dover adottare ulteriori provvedimenti pur avendo compreso la gravità della situazione.
Il militare – ormai disperato – si rivolge all’avvocato militare per decidere il da farsi in ordine all’inerzia dei superiori.
In questo caso l’Amministrazione è certamente responsabile per la sua inerzia ” colpevole”.
La mancanza di volontà in ordine alla rimozione del fatto lesivo si configura come comportamento colposo , non avendo adottato, pur avendone l’obbligo giuridico, tuttee le misure necessarie a tutelare l’integrita fisio – psichica del militare.
L’azione indicata è dunque quella di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2049 c.c. ( reponsabilità del datore di lavoro per il fatto altrui) essendosi sul punto radicata – da qualche anno – anche giurisprudenza amministrativa del TAR.