Indennità per militari impiegati all’estero

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Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 642 dell’8 luglio 1961 al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica destinato isolatamente presso delegazioni o rappresentanze militari all’estero, per un periodo superiore a sei mesi spetta un’indennità che è collegata ontologicamente all’assegno di lungo servizio all’estero (ALSE), emolumento che, per sua stessa struttura, è attribuito in misura diversa a seconda del grado o della qualifica, per cui dal momento che l’ALSE varia, relativamente al quantum, in ragione del grado, anche l’indennità di che trattasi, calcolandosi sull’assegno di lungo servizio, varia a seconda del grado (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, sez. I bis, n. 9467/2008).