Il TAR del Lazio si è recentemente occupato di una questione di particolare interesse consistente nell’accertamento della sussistenza del diritto del militare a percepire l’indennità di trasferimento ai sensi della l.86/2001 art.1 nel caso in cui dal rientro dalla missione all’estero lo stesso venga destinato dalla medesima Amministrazione ad una sede di servizio – diversa da quella originaria – e posta in altro Comune.
Trattasi ad avviso del Tar di un caso di ” trasferimento di autorità” posto che il militare non può fare affidamento in ragione di tale determina sulla permanenza nell’originaria sede di servizio radicando cosi la configurazione del diritto soggettivo alla percezione della relativa indennità.
Giova infatti precisare che la sede di lavoro nello Stato straniero non rappresenta una nuova e definitiva sede di servizio – costituendo piuttosto – solo una sede temporanea di servizio restando la sede naturale ed originale di servizio quella in territorio nazionale.
Quando pertanto questa muti – per determina amministrativa – al termine del periodo di svolgimento dell’incarico all’estero non coincidendo più con quella originaria sorge secondo i giudici amministrativi il diritto alla percezione dell’indennità di trasferimento ex art. 1 l.86/2001 a parziale ristoro del disagio subito per gli oneri del trasferimento medesimo.