indennità di trasferimento e soppressione di sede: quando spetta al militare

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Un militare della G.d.F. è destinato al trasferimento in altra sede dopo la soppressione del proprio Reparto. 
Il Comando Generale dopo aver acquisito la sua disponibilità per la sede x non riconosce allo stesso l’indennità di trasferimento spettante per i trasferimenti di autorità.
Ritiene infatti la P.a. che l’aver espresso un gradimento per una sede – pur nel caso di trasferimento dovuto alla soppressione del precedente reparto – abbia modificato il titolo del trasferimento da autoritativo a volontario.
Recatosi dall’avvocato militare il sottoufficiale trasferito intende valutare la possibilità di un ricorso contro il diniego dell’indennità di trasferimento.
Sul punto si è recentemente pronunciata la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato affermando che nel predetto caso spetta il diritto all’indennità di trasferimento.
Al fine di qualificare un trasferimento volontario o di autorità – in sintesi il ragionamento giuridico – bisogna porre l’attenzione sulla prevalenza dell’interesse pubblico ( nel caso il trasferimento è di autorità) o in quello privato ( nel caso il trasferimento è a domanda).
Ora non vi è dubbio che nel caso di trasferimento a seguito di soppressione del Reparto compete l’indennità di trasferimento dovendosi qualificare il predetto trasferimento nell’interesse prevalente della P.a. e quindi di autorità.