indennità di trasferimento e ” sede di servizio limitrofa” : sciolti i dubbi per la soppressione dei Reparti

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La questione interessante e foriera di conseguenza per i militari e per le casse dello Stato riguarda quando riconoscere l’indennità di trasferimento ex art. 1 l. 86 del 2001. ( con particolare riguardo ai casi di riorganizzazione dell’Ente per soppressione dei reparti).

Due le tesi contrapposte:

la prima tesi riconosce l’indennità di trasferimento  se la nuova sede è posta in Comune non confinante ( non limitrofo) purchè le due case distino più di 10 KM tra loro ( quindi l’indennità non spetta se la nuova sede è in  comune limitrofo anche se la distanza è superiore ai 10 Km);

la seconda tesi invece ritiene che per sede limitrofa si debba intendere la circoscrizione territoriale di competenza ( presidio, tenenza, compagnia) confinante con l’altra : in tale caso l’indennità spetterebbe solo ove le circoscrizioni territoriali non siano tra loro confinanti.

La soluzione fornita dal Consiglio di Stato considera che nell’ordinamento militare – a livello regolamentare – non esiste una definizione di sede di servizio ” limitrofa”.

Anche per questo tipo di trasferimento di autorità ( per riorganizzazione e soppressione di Reparti) dunque si applica la tesi del trasferimento c.d. ” ordinario” e – dunque – la regola della distanza di dieci KM tra i Comuni.

In  questi casi – per altro – anche ove il militare abbia espresso una ” riserva di gradimento” il trasferimento sarebbe comunque qualificabile d’autorità e non a domanda.