indennità di impiego operativo: quando spetta secondo la legge

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 L’individuazione dei reparti e unità militari che, per la peculiare natura dei compiti svolti, sono sussumibili nel catalogo indicato nell’art. 3 L. 23 marzo 1983, n. 78 è di spettanza dell’Amministrazione della difesa, la quale in tale ambito svolge apprezzamenti tecnico discrezionali impingenti il merito delle scelte operative militari, come tali insindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi di manifesta illogicità e abnormità; pertanto, solo dopo tale valutazione i militari in concreto assegnati alle unità individuate vantano un diritto soggettivo alla percezione dell’indennità d’impiego operativo per reparti di campagna (Cfr. TAR Lazio, Sez. I, 26 ottobre 2004 n. 11785, e Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2004 n. 3718 e 4 ottobre 2000 n. 5311).
 
Trattasi di un interesse legittimo in attesa di espansione. La posizione legittimante delle parti istanti può trasformarsi in diritto soggettivo soltanto laddove si sia compiuta in maniera piena e corretta l’individuazione dei reparti e delle unità militari che possono costituire il presupposto indispensabile per dar titolo all’indennità prevista dall’art. 3 della L. n. 78 del 1983.
 
Secondo il dettato dell’art. 5, comma 7, del citato D.P.R. “A decorrere dal 1 luglio 2002 al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole spetta l’indennità mensile di impiego operativo prevista dall’articolo 3 della legge sulle indennità operative” – che ha istituito in particolare la “Indennità d’impiego operativo per reparti di campagna” – “nella misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al comma 1, ove più favorevole dell’indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue spettanti ai sensi del comma 4”.
In mancanza del citato D.P.R. n. 163 del 2002 gli ufficiali e sottufficiali addetti alle scuole di formazione non sarebbero stati nelle condizioni per vantare un diritto alla corresponsione dell’indennità in parola.
Infatti, la norma di legge istitutiva ha legato la spettanza del beneficio, come tra l’altro ribadito dalla giurisprudenza sul punto, all’impiego del personale militare presso determinate strutture che per definizione hanno compiti spiccatamente operativi. Ciò lo si desume dalla enunciazione delle seguenti strutture: corpi d’armata; divisioni; brigate e aerobrigate; stormi e reparti di volo equivalenti; gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo; reparti elicotteri e reparti antisom; reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati; reparti intercettori teleguidati (IT); comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere; unità di controllo operativo e unità di scoperta; centrali e centri operativi in sede protetta; unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.